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Sentenza

Sentenza n. 5817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1748/2026.

Giustizia amministrativa202603620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la delibera ANAC relativa all'accertamento dell'inconferibilità dell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una società e il soggetto nominato presidente del relativo consiglio di amministrazione avevano impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera ANAC del 18 giugno 2025 che aveva accertato l'inconferibilità dell'incarico, precisando che la causa di inconferibilità era venuta meno dal 25 febbraio 2025 per effetto della legge n. 15/2025. Il TAR aveva accolto i ricorsi e annullato la delibera. ANAC ha appellato la sentenza deducendo: violazione dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2013, quanto alla permanenza del proprio potere di accertamento e all'applicazione del principio tempus regit actum; perplessità della motivazione; travisamento dei fatti; erronea valutazione delle conseguenze dell'accertamento, della nullità e della sanatoria; violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 2332 c.c.; omessa motivazione. La questione centrale riguardava se l'abrogazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, intervenuta durante il procedimento e prima dell'adozione della delibera ANAC, avesse efficacia retroattiva rispetto a un incarico conferito quando il divieto era vigente.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto dei ricorsi di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, poiché la società aveva natura pubblicistica in ragione della presenza di soci pubblici. L'art. 16 d.lgs. n. 39/2013, che attribuisce ad ANAC poteri di vigilanza, ispezione e accertamento sulle singole fattispecie di conferimento, non era stato abrogato dalla normativa sopravvenuta. Il principio tempus regit actum non opera con riferimento al momento dell'adozione del provvedimento di accertamento, poiché il potere di vigilanza ha natura ontologicamente retrospettiva e deve essere esercitato sulla base della normativa vigente al momento del fatto verificato, cioè del conferimento dell'incarico. L'abrogazione successiva del divieto non ha quindi inciso sul potere di ANAC di accertare l'inconferibilità originaria. L'art. 17 d.lgs. n. 39/2013, prevedendo la nullità degli atti di conferimento adottati in violazione del decreto, attribuisce rilievo a un vizio genetico riferito al momento del conferimento; la nullità non è sanabile in assenza di una specifica previsione legislativa. Il Collegio ha escluso l'applicabilità dell'abolitio criminis prevista dall'art. 2, comma 2, c.p., poiché le misure in materia di inconferibilità hanno natura preventiva e sono dirette a tutelare l'imparzialità dell'amministrazione, non natura penale. Ha inoltre ritenuto non pertinente l'art. 2332, comma 5, c.c., relativo a una specifica ipotesi di convalida di un contratto societario nullo, e ha considerato irrilevante il richiamo all'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 175/2016. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013

    La disposizione, vigente al momento del conferimento dell'incarico, costituisce il parametro per accertare l'originaria inconferibilità; la sua successiva abrogazione non incide sul potere di vigilanza e repressione esercitabile da ANAC.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2013

    L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

    La norma attribuisce ad ANAC un potere di vigilanza e accertamento su singole fattispecie di conferimento, esercitabile anche con riguardo a fatti passati e non condizionato dalla permanenza dell'incarico o dalla successiva abrogazione del divieto applicabile al momento della nomina.

  • art. 17 d.lgs. n. 39/2013

    gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli

    La nullità colpisce il conferimento viziato originariamente e ha effetto dichiarativo di una situazione preesistente; non è suscettibile di convalida in assenza di una specifica previsione di legge.

  • art. 21, comma 5-quinquies, D.L. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025

    L'abrogazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 non ha efficacia retroattiva rispetto agli incarichi conferiti quando il divieto era vigente.

  • art. 1423 c.c.

    La nullità non è convalidabile, salvo che la legge disponga diversamente; il principio è applicato alla nullità del conferimento di incarico in violazione della disciplina sull'inconferibilità.

  • art. 2332, comma 5, c.c.

    La specifica ipotesi di convalida di un contratto societario nullo non è analogicamente applicabile alla nullità dell'atto di conferimento di un incarico vietato dalla legge.

  • art. 2, comma 2, c.p.

    L'istituto dell'abolitio criminis non è applicabile alle misure sull'inconferibilità, aventi natura preventiva e non penale.

  • art. 25, comma 6, d.lgs. n. 175/2016

    Il richiamo è irrilevante perché la norma non era più vigente dal 1° marzo 2020 e, anche nella versione originaria, prevedeva comunque la nullità dei rapporti stipulati in violazione della disciplina applicabile.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina dell'inconferibilità persegue la tutela dell'imparzialità dell'amministrazione e la prevenzione di fenomeni corruttivi.

Massime di principio

  • Il potere di vigilanza e accertamento attribuito ad ANAC dall'art. 16 d.lgs. n. 39/2013 ha natura retrospettiva: la normativa applicabile è quella vigente al momento del conferimento dell'incarico oggetto di verifica, non quella vigente al momento dell'adozione del provvedimento di accertamento.
  • La successiva abrogazione della norma che vietava il conferimento di un incarico non ha efficacia retroattiva e non impedisce ad ANAC di accertare l'inconferibilità originaria, quando l'incarico era stato conferito durante la vigenza del divieto.
  • La nullità prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 39/2013 costituisce conseguenza di un vizio genetico del conferimento e può essere dichiarata anche se l'incarico è cessato o è divenuto successivamente conferibile; la cessazione o la sopravvenuta conferibilità non convalidano l'atto originariamente nullo.
  • Le misure in materia di inconferibilità degli incarichi, pur producendo la nullità del conferimento, hanno natura preventiva e di tutela dell'imparzialità amministrativa, sicché non si applica loro il principio penalistico dell'abolitio criminis di cui all'art. 2, comma 2, c.p.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACInvalidità del provvedimentoAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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