Cassazione Penale, Sentenza n. 33362/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Okonta Lucky era stato condannato dal Giudice di Pace di Partinico per il reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis d.lgs. 286/1998). Al momento del controllo (26/05/2021) era in possesso di un permesso provvisorio rilasciato il 29/01/2021 in relazione a una domanda di protezione internazionale; però il Tribunale di Palermo aveva definitivamente rigettato la domanda il 21/02/2021. La difesa ha contestato la condanna sostenendo che il provvedimento di rigetto non era stato notificato al ricorrente e che, pertanto, il permesso provvisorio era ancora valido e/o rinnovabile; ha altresì dedotto che mancassero gli elementi soggettivi dell'illecito e che il giudice non si fosse pronunciato sulla causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione di nuovi documenti in fase di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la pronuncia definitiva di rigetto del Tribunale fa venir meno il titolo di soggiorno provvisorio e, alla data del controllo, l'imputato non era in possesso di un valido permesso; per la contravvenzione è sufficiente la colpa (difetto di diligenza nell'informarsi sullo stato della procedura). Ha invece accolto il secondo motivo: il giudice di merito aveva omesso di valutare la causa di non procedibilità per particolare tenuità. Richiamando gli elementi già emersi (assenza di precedenti, inserimento in percorso di integrazione, comportamento spontaneo del ricorrente nel rivolgersi alla Questura/commissariato), la Corte ha ritenuto sussistente la particolare tenuità e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Configura la fattispecie contravvenzionale di ingresso/soggiorno illegale; per la sua integrazione è sufficiente che lo straniero non sia in possesso di un titolo legittimante il soggiorno o non sia in grado di allegarlo; l'elemento soggettivo può essere costituito da colpa (difetto di diligenza).
art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015
Regolamenta effetti del permesso provvisorio in relazione alla domanda di protezione internazionale; la Corte ha ritenuto che una pronuncia definitiva di rigetto fa venire meno l'efficacia del titolo provvisorio nonostante le doglianze sulla notifica.
Norma sulla trasparenza e sulla notificazione degli atti amministrativi; la mancata notifica invocata dalla difesa è stata ritenuta incapace di impedire l'effetto giuridico della pronuncia definitiva di rigetto, salvo che sia provata l'irrevocabilità o altra circostanza probatoria.
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Prevede la particolare tenuità del fatto quale causa di estinzione della punibilità nel processo dinanzi al Giudice di pace; può essere riconosciuta anche per reati di ingresso/soggiorno illegale se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti; può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il fatto non è punibile, applicato qui per dichiarare estinto il reato per particolare tenuità.
Massime di principio
- Una pronuncia giudiziale definitiva di rigetto della domanda di protezione internazionale ha effetto di rimozione del titolo provvisorio di soggiorno: dopo la decisione definitiva il permesso provvisorio non può essere considerato valido alla data del controllo, salvo prova documentale contraria.
- Nel reato contravvenzionale di ingresso/soggiorno illegale, l'elemento soggettivo può essere soddisfatto dalla colpa (difetto di diligenza): la mancata conoscenza personale del provvedimento amministrativo/non notifica non esclude automaticamente la responsabilità se non vi è prova che l'interessato sia stato legittimamente impedito dall'informarsi.
- La causa di non procedibilità per particolare tenuità può essere riconosciuta anche nei reati di immigrazione e può essere rilevata d'ufficio in Cassazione se i presupposti emergono in modo evidente dagli atti (assenza di precedenti, integrazione sociale, comportamento collaborativo spontaneo ecc.).
- In sede di Cassazione la produzione di nuovi documenti è ammessa solo in casi limitati (documenti non disponibili nei gradi precedenti e pertinenti a cause estintive o a norme più favorevoli); le richieste generiche o prive di comprovata irrevocabilità sono inammissibili.
- Se sussistono elementi tali da configurare la particolare tenuità, la Corte può annullare senza rinvio per mancanza di punibilità, rendendo inefficace la condanna pronunciata in primo grado.
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