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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33344/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano (06/07/2023) che aveva riconosciuto attenuanti e condannato per reati di spaccio (capi 5 e 6). Le doglianze principali riguardavano l'identificazione vocale degli imputati tramite intercettazioni: contestazione della corrispondenza di voce operata dagli inquirenti (incluso l'uso di interpreti albanesi), la mancata esecuzione di perizia fonica richiesta dal PM e dai difensori, l'inutilizzabilità della deposizione di un operante per elemento de relato, e profili relativi alla motivazione sul concreto accertamento delle responsabilità e alla prescrizione in relazione a ipotesi di riqualificazione ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati con riferimento al profilo dell'identificazione degli imputati. Ha accertato che l'unico elemento di identificazione era il riconoscimento da parte degli inquirenti (anche sulla base della segnalazione degli interpreti) e che mancavano elementi esterni e indipendenti (servizi di osservazione, perquisizioni, sequestri, arresti, esiti verificabili delle indagini albanesi). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata, in relazione all'identificazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Per effetto del rinvio non sono state esaminate in questa sede le ulteriori doglianze consequenziali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Individua la fattispecie associativa con finalità di traffico di stupefacenti; in fatto la Corte ha ricordato che i ricorrenti erano stati assolti dal reato associativo per insufficienza di prove.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata nella censura sulla possibile riqualificazione dei reati e sulla prescrizione; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito di tale eccezione perché ha disposto il rinvio per il profilo identificativo.

  • codice di procedura penale, art. 420‑quater

    art. 420-quater cod. proc. pen.

    Dispositivo che permette la separazione di posizioni processuali per irreperibilità degli imputati; nel caso il procedimento era lo stralcio di un più ampio procedimento in cui taluni imputati erano stati separati per irreperibilità.

  • codice di procedura penale, art. 195

    articolo 195 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità della prova de relato quando la parte che la propone non richiede l'escussione della fonte diretta; la Corte rileva che l'inutilizzabilità sussiste se la parte chiede l'esame della fonte diretta e il giudice non lo dispone, ma non opera automaticamente in assenza di richiesta.

  • codice di procedura penale, art. 507

    articolo 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al PM la facoltà di chiedere perizie e al giudice il potere di disporle d'ufficio; nel caso era stata richiesta perizia fonica dal PM (e dal difensore) ma rigettata dal Tribunale come non necessaria, decisione ritenuta non sufficientemente motivata dalla Cassazione rispetto alle contestazioni sull'identificazione.

Massime di principio

  • Quando l'identificazione di un imputato si fonda principalmente su riconoscimenti di polizia o su segnalazioni di interpreti, il giudice deve disporre accertamenti esterni o motivare in modo preciso perché le circostanze raccolte siano comunque sufficienti; altrimenti occorre integrare con perizia fonica o altri mezzi istruttori.
  • La perizia fonica non è sempre obbligatoria se emergono elementi esterni e indipendenti che corroborino l'identificazione (contenuti delle conversazioni, intestazioni delle sim, riscontri investigativi), ma il rifiuto della perizia richiede motivazione non tautologica e fondata su dati concreti.
  • La dichiarazione de relato resa da un operante sulla base dell'indicazione di un interprete può essere inutilizzabile se la parte ha richiesto l'escussione della fonte diretta e il giudice non l'ha disposta; in assenza di richiesta la mancata esercitazione d'ufficio del potere istruttorio deve essere valutata caso per caso.
  • Se l'identificazione resta dubbia e costituisce presupposto centrale della responsabilità, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame istruttorio piuttosto che decidere nel merito.
  • Le questioni relative alla prescrizione e alla riqualificazione del reato dipendono spesso dall'esito dell'accertamento dell'identità e della qualificazione giuridica dei fatti, quindi tali eccezioni possono essere rimesse al giudice che riconsidererà l'intero compendio probatorio dopo eventuali integrazioni.

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