Cassazione Penale, Sentenza n. 33351/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello in cui si contesta l'utilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, sostenendo che tali verbali siano stati redatti dopo l'emersione della notitia criminis (verifica iniziata il 28.10.2014; notitia criminis risalente all'ottobre 2013) e che, pertanto, non siano state osservate le garanzie procedurali previste per perquisizione e sequestro probatorio (mancata adozione dei decreti motivati ex artt. 247, 248 e, in alternativa, art. 253 cod. proc. pen.), con conseguente violazione del diritto di difesa. In aggiunta, la difesa sostiene l'applicabilità della sentenza Cass. n. 4145/2022 per sostenere la non retroattività dell'art. 578-bis cod. proc. pen. per fatti anteriori al d.lgs. 1.3.2018 n. 21.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure difensive fossero prive di autosufficienza argomentativa e contraddittorie, e che la Corte di Appello avesse motivatamente fondato la condanna anche sulle deposizioni testimoniali degli operatori della Guardia di Finanza. È stato altresì osservato che la deduzione relativa all'art. 578-bis e alla sua presunta non applicabilità non era rilevante nel caso concreto, posto che la confisca relativa al reato estinto per prescrizione (capo C) era già stata eliminata dalla decisione d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nulla è stato annullato in relazione alla confermata responsabilità penale per il delitto contestato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione IVA 2012 con elementi passivi fittizi e indebita detrazione di imposta).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che punisce le dichiarazioni fraudolente in materia fiscale; utilizzata per fondare la responsabilità penale dell'imputato per aver indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA 2012.
art. 247 cod. proc. pen.
Disposizione sul decreto motivato per l'effettuazione di perquisizioni o acquisizioni di materiale probatorio: la difesa ha lamentato la mancata adozione del decreto, ma la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente e non decisiva rispetto alle dichiarazioni testimoniali che hanno sorretto la decisione.
art. 248 cod. proc. pen.
Prevede la richiesta motivata per il sequestro probatorio al giudice; la difesa ha invocato la mancata richiesta ma la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio idoneo ad affermare l'inammissibilità del ricorso.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'imposizione del vincolo cautelare sul materiale probatorio: la difesa ha richiamato l'alternativa della convalida, ma la Corte ha valutato le deduzioni contradditorie e insufficienti.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in via comparativa; la Corte ha rilevato l'assenza di una connessione argomentativa chiara tra tale richiamo e le contestazioni mosse.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Disposizione che consente la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione; la difesa ha invocato non retroattività rispetto a fatti anteriori al d.lgs. 1.3.2018 n. 21, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel caso concreto poiché la confisca relativa al capo estinto era già stata eliminata.
d.lgs. 1.3.2018 n. 21
Decreto che ha introdotto l'art. 578-bis; la difesa ha sostenuto che la norma non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Cass., sentenza n. 4145/2022
Giurisprudenza ritenuta rilevante dalla difesa per sostenere la natura sostanziale dell'art. 578-bis e la sua non applicabilità retroattiva; la Corte ha ritenuto il richiamo insuscettibile di incidere sul risultato del caso, dato che la confisca per il capo prescritto era stata già rimossa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze processuali della pronuncia di inammissibilità: applicata per assegnare le spese del procedimento al ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione è necessario formulare censure autosufficienti e logicamente collegate ai profili decisivi della sentenza impugnata; deduzioni generiche o contraddittorie sono destinate all'inammissibilità.
- La mera eccezione di inutilizzabilità di atti della polizia giudiziaria (es. verbali di verifica) necessita di un confronto probatorio puntuale e dell'allegazione dei documenti che si vuole siano inutilizzabili; l'affermazione non supportata da documenti o da una ricostruzione argomentata non è efficace.
- Le dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti possono costituire base di prova sufficiente per la decisione anche se la verifica è iniziata in epoca successiva alla notitia criminis, purché la Corte valuti e motivi la loro attendibilità.
- Le questioni di retroattività di nuove misure sanzionatorie (es. confisca per equivalente introdotta dall'art. 578-bis) richiedono una specifica e circostanziata deduzione e sono rilevanti solo se incidono concretamente sul dispositivo impugnato; se la misura controversa è già stata eliminata in sede di merito, il rilievo può essere irrilevante.
- Lamentele procedurali relative a perquisizioni e sequestri (artt. 247, 248, 253 c.p.p.) devono indicare espressamente il vizio e gli elementi di prova che dimostrano la lesione del diritto di difesa; altrimenti risultano inidonee a fondare la cassazione.
- Il ricorso in cassazione mal fondato può comportare condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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