Cassazione Penale, Sentenza n. 33348/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna della Corte d'appello sollevando quattro censure principali: 1) contestazione della responsabilità penale, sostenendo che la miscela sequestrata non era un olio sottoposto ad accisa e lamentando travisamento dei dati probatori; 2) dedotta buona fede degli autisti, con argomento che agli autisti non può essere imposto l'onere di analizzare il prodotto trasportato e che la documentazione era regolare; 3) censura per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa; 4) vizio di motivazione eccessiva nella determinazione della pena e mancata concessione di benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati sotto il profilo del merito (confermando la legittimità della riforma operata dalla Corte d'appello nella qualificazione del fatto: la miscela è stata ritenuta idonea all'uso come carburante e quindi assoggettabile ad accisa ai sensi dell'art. 21, comma 5, d.lgs. n. 504/1995; la responsabilità degli autisti è stata ritenuta correttamente attribuita), ma ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché, nel frattempo, i reati si erano estinti per prescrizione (fatto commesso il 28/08/2015; termine prescrizionale massimo maturato il 30/05/2023, tenuto conto di 90 giorni di sospensione). In precedenza il Tribunale di Udine (23/03/2021) aveva assolto; la Corte d'appello di Trieste (26/01/2023) aveva condannato ciascun imputato a 6 mesi di reclusione, 80.000 euro di multa e disposta la confisca del materiale in sequestro.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. B)
Norma richiamata come titolare della qualificazione del reato contestato (illecito collegato alle accise); la Corte di appello ha ritenuto sussistere il reato sulla base della qualificazione applicata
Interpretazione estensiva: "qualsiasi altro prodotto destinato a essere utilizzato o messo in vendita come carburante" è tassato come carburante; la Corte di appello ha ritenuto che la miscela sequestrata rientrasse in tale previsione e quindi fosse soggetta ad accisa
Massime di principio
- La corte d'appello può riformare un'assoluzione anche senza rinnovare l'istruttoria testimoniale quando la diversa decisione si fonda su una diversa interpretazione giuridica del materiale probatorio anziché su nuovo giudizio di attendibilità delle stesse deposizioni
- La qualificazione del prodotto (se rientra o meno nella nozione fiscale di 'carburante') può essere determinante per la sussistenza del reato: se il prodotto è idoneo all'uso come carburante, opera la tassazione ex art. 21, comma 5 d.lgs. 504/1995 e può sorgere responsabilità penale per il relativo traffico illecito
- Gli autisti/trasportatori possono essere ritenuti responsabili quando emerge che erano consapevoli della natura illecita dell'attività o dell'uso cui il prodotto era destinato; la mera qualità di autista non esclude automaticamente la responsabilità se gli elementi probatori dimostrano conoscenza o partecipazione
- In sede di cassazione il giudice non può rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta in modo non irrazionale dal giudice del merito: le censure che tentano una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili se la motivazione del giudice è coerente
- Anche se la decisione di merito è legittima sul piano sostanziale, l'esito processuale può essere determinato da questioni processuali o temporali (ad es. prescrizione): l'estinzione del reato per prescrizione comporta l'annullamento della sentenza anche se le censure nel merito risultano infondate
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