Cassazione Penale, Sentenza n. 33340/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna in primo grado (pena di 2 anni, 8 mesi e 20 giorni per violazione dell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990), sostenendo che le modifiche processuali introdotte dal d.lgs. 10.10.2022 n.150 (cd. "Legge Cartabia") hanno inciso in senso più favorevole per il reo sui termini di impugnazione (richiamando gli artt. 591 co.1 lett. c) e 585 c.p.p.) e che, in base al principio tempus regit actum e alla retroattività della legge processuale più favorevole, il termine applicabile al suo caso sarebbe quello post-riforma; deduceva inoltre che la notifica della sentenza emessa con rito abbreviato non doveva essere effettuata all'imputata irreperibile ma solo l'avviso di deposito al difensore, con conseguenze sui termini di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di elementi chiari circa quali disposizioni della riforma sarebbero risultate più favorevoli e, comunque, che le modifiche introdotte dal d.lgs. 10.10.2022 n.150, operative dal 30.12.2022 (ai sensi dell'art. 99-bis del decreto), non potevano essere applicate retroattivamente al caso concreto. La Corte ha richiamato il principio tempus regit actum relativo alle norme processuali, escludendo l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi anteriori e ritenendo dunque legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 primo comma DPR 309/1990
presente nel testo come titolo del reato per cui la condanna di primo grado è stata inflitta
norma sostanziale che disciplina il reato di sostanze stupefacenti; usata per descrivere la fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna di primo grado
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
citato dalla ricorrente come normativa processuale rilevante
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina processuale è neutra rispetto alla retroattività e che la riforma potrebbe incidere sui termini di impugnazione
richiamato dalla ricorrente, con riferimento al termine aggiuntivo previsto per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (comma 2-bis introdotto dalla riforma)
la Corte ha considerato che la modifica introdotta (comma 2-bis) è di natura processuale e, per come entrata in vigore, non può applicarsi retroattivamente al caso esaminato
d.lgs. 10.10.2022 n.150 (cd. "Legge Cartabia")
modifiche al codice di rito entrate in vigore il 30.12.2022 (art. 99-bis del decreto)
introduce una disciplina processuale ritenuta più favorevole in astratto; la Corte ha stabilito che tali modifiche, essendo processuali e operative da una data successiva, non sono applicabili retroattivamente nel caso concreto
principio della legge più favorevole al reo
invocato dalla ricorrente per chiedere la retroattività della riforma; la Corte ha distinto tra norma sostanziale (alla quale l'art. 2 trova diretta applicazione) e norma processuale, sottolineando il prevalere del principio tempus regit actum per l'applicazione delle regole processuali
principio tempus regit actum (applicabile alle norme processuali)
richiamato dalla Corte nella motivazione
secondo la Corte le norme processuali sono regolate dal principio tempus regit actum: la legge applicabile è quella vigente al momento in cui si compie l'atto processuale, e le modifiche successive non si applicano automaticamente ai procedimenti già pendenti salvo specifiche disposizioni transitorie
Massime di principio
- Verificare sempre la data di entrata in vigore della modifica normativa e la presenza di disposizioni transitorie: modifiche processuali entrate in vigore dopo gli atti non si applicano automaticamente
- Distinguere chiaramente tra norma sostanziale e norma processuale: la retroattività della legge più favorevole (art. 2 cod. pen.) opera con effetti diversi a seconda della natura della norma
- Se si invoca applicazione retroattiva di una norma processuale favorevole, occorre indicare espressamente quali disposizioni sono ritenute più favorevoli e fornire argomentazione puntuale circa il loro ambito di applicazione
- In caso di imputato irreperibile, accertare la correttezza della notifica (sentenza vs avviso di deposito) e i relativi effetti sui termini di impugnazione: la regolarità della notifica al difensore è fattore decisivo
- Quando si propone impugnazione tardiva per mutamento normativo, preparare argomentazione e prova su elementi temporali (data della notifica, data di entrata in vigore, natura sostanziale/processuale) per superare obiezioni di inammissibilità
- Se possibile, cercare disposizioni transitorie o norme interpretative della riforma che concedano esplicitamente efficacia retroattiva; in assenza di tali previsioni, la giurisprudenza tende a non estendere retroattività alle norme processuali
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