Cassazione Civile, Ordinanza n. 28296/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un lungo contenzioso di lavoro: un lavoratore aveva impugnato una serie di rapporti di somministrazione di manodopera prestati alle dipendenze di una società utilizzatrice, deducendone l'illegittimità per difetto di temporaneità dell'esigenza produttiva e superamento dei limiti di legge. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, nel giudizio di rinvio la controversia si era definita con conciliazione e pagamento di una somma pari a circa dodici mensilità. Il lavoratore sosteneva tuttavia di aver subito un danno ben maggiore per effetto della durata del processo, perché se il rapporto fosse stato ripristinato tempestivamente avrebbe percepito retribuzioni per un importo assai superiore a quello pattuito in conciliazione e a quanto da lui effettivamente percepito nel periodo di disoccupazione. Chiedeva quindi l'equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, invocando gli artt. 1-bis e 2-bis della legge Pinto, gli artt. 2056 e 1223 c.c. e l'art. 6 CEDU, nonché, in via subordinata, la rimessione di una questione di legittimità costituzionale, poiché riteneva irragionevole la liquidazione di un indennizzo 'irrisorio' rispetto al danno derivante dalla durata del processo e alla limitazione dell'indennità risarcitoria prevista per i lavoratori illegittimamente assunti a termine. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione, liquidando euro 2.400; il ricorrente ha quindi denunciato in cassazione la violazione della disciplina sull'equa riparazione, sostenendo che, in casi come quello di specie, l'indennizzo dovrebbe poter superare i parametri ordinari per evitare una tutela inadeguata e un sospetto contrasto con la Costituzione e con la CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa insufficienza dell'indennizzo liquidato dalla Corte d'appello, osservando che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già affrontato e ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, sia sui limiti edittali dell'indennizzo sia sui parametri di ragionevole durata. Ha inoltre chiarito che l'obiter della Corte costituzionale richiamato dal ricorrente non consente di inferire un automatismo che imponga, nei casi di durata irragionevole di controversie di lavoro, un indennizzo più elevato o parametrato al maggior danno economico lamentato. Secondo la Corte, il sistema italiano della legge Pinto è conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, la quale riconosce agli Stati un margine di apprezzamento nel predisporre un rimedio anche solo indennitario contro l'eccessiva durata del processo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di legittimità; è stato escluso altresì l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, perché il giudizio è esente.
Norme richiamate
Richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro originario.
Richiamato come parametro del limite di 12 mensilità dell'indennità risarcitoria nel contenzioso sul ripristino del rapporto di lavoro.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2-bis quale fondamento della domanda di equa riparazione.
La Corte ribadisce che la disciplina dei limiti e dei criteri di liquidazione dell'indennizzo è già stata ritenuta non costituzionalmente illegittima e conforme alla giurisprudenza CEDU, nei limiti del margine di apprezzamento statale.
Richiamato dal ricorrente per la quantificazione del danno risarcibile in via analogica.
Richiamato dal ricorrente per la pretesa integrale riparazione del danno conseguenza.
art. 6, § 1, CEDU
Utilizzato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e del rimedio riparatorio.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contrasto con gli obblighi convenzionali.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente in via subordinata nella prospettiva del rinvio alla Corte costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché il giudizio è esente.
Massime di principio
- La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo non impone, di per sé, la liquidazione di un indennizzo commisurato al maggiore pregiudizio economico che la parte sostiene di avere subito per effetto della pendenza del giudizio.
- Le espressioni normative che consentono deroghe ai criteri ordinari di liquidazione dell'indennizzo non autorizzano automaticamente una quantificazione superiore ai parametri legali in ogni caso in cui la durata del processo abbia inciso su rapporti di lavoro o su altri diritti patrimoniali; occorre pur sempre restare entro la struttura del rimedio prevista dalla legge.
- Un obiter della Corte costituzionale non può essere isolato dal contesto per ricavarne una regola di adeguamento automatico dell'indennizzo ai danni sostanziali subiti nel rapporto sostanziale controverso.
- La Corte EDU riconosce agli Stati un margine di apprezzamento nella scelta del tipo di rimedio contro l'eccessiva durata del processo; è convenzionalmente compatibile anche un sistema fondato essenzialmente su un rimedio indennitario.
- La mera allegazione di una disparità di trattamento tra situazioni processuali o sostanziali diverse non è sufficiente a fondare l'illegittimità della disciplina sull'equa riparazione, se la differenza deriva da circostanze di fatto e non da un irragionevole criterio normativo.
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