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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28831/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio fiscale aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, contestando a un'associazione sportiva dilettantistica la reale natura dell'attività svolta e riqualificando il sodalizio come società di fatto con conseguente assoggettamento a regime ordinario dei redditi da attività commerciale, ai fini IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo e secondo grado dell'impugnazione proposta dall'associazione e da uno dei soggetti destinatari dell'atto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per mancata acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni relative al soggetto che aveva presentato l'esposto originario, ritenuti necessari per valutarne l'attendibilità; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che l'ufficio non avesse dimostrato la percezione di somme non registrate e che gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza fossero incoerenti e attribuibili a un denunciante inattendibile; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello nella parte in cui affermava che l'ufficio aveva accertato effettivi corrispettivi con ragionati calcoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il potere del giudice di acquisire d'ufficio prove è eccezionale, discrezionale e non può essere usato per supplire alle carenze istruttorie della parte; nel caso concreto, i documenti relativi al segnalante erano irrilevanti perché non incidevano sulla sussistenza del presupposto impositivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., i ricorrenti sollecitavano in realtà una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, già compiuta in modo analitico dalla CTR, la quale aveva valorizzato numerosi indici di inattendibilità dell'assetto associativo. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata conteneva una motivazione analitica e comprensibile, tale da escludere il vizio denunciato. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, in solido tra loro, con ulteriore statuizione sul contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario consente l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova in via eccezionale; non permette al giudice di colmare carenze istruttorie delle parti e l'esercizio del potere è discrezionale e non sindacabile in cassazione se la prova richiesta è irrilevante o non decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Riguarda la ripartizione dell'onere della prova; non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il vizio di motivazione rilevante coincide con i casi di effettiva inesistenza o apparenza della motivazione, secondo il "minimo costituzionale".

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare nullità processuali o della sentenza, ma non semplici errori di apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente di censurare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo anomalie motivazionali rilevanti come nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti, comporta l'obbligo di pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione camerale del ricorso in cassazione secondo il rito accelerato previsto per l'adunanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di prove è eccezionale e non può sostituire l'onere probatorio delle parti; la richiesta è accoglibile solo se la prova è davvero decisiva e non altrimenti reperibile.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è ammissibile quando, in realtà, si contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito: in tal caso la censura è una richiesta surrettizia di nuovo esame del fatto.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che rendono la motivazione inesistente o meramente apparente; non è più sindacabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando il giudice di merito espone in modo analitico gli elementi probatori posti a base dell'accertamento fiscale, la decisione supera il controllo del "minimo costituzionale" e non può essere cassata per asserita carenza motivazionale.
  • In sede di legittimità, le censure devono colpire errori di diritto o nullità processuali effettive, non la diversa lettura delle prove o la ricostruzione del fatto già operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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