Cassazione Civile, Ordinanza n. 12222/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU per l’anno 2016 emesso dal Comune di Napoli nei confronti di un contribuente per diversi immobili siti in Napoli. In primo grado il contribuente aveva contestato: l’errato classamento di un immobile di via San Domenico n. 29/B; il mancato riconoscimento del regime pertinenziale per un box/subalterno collegato allo stesso immobile; e la propria asserita carenza di legittimazione passiva per altri cespiti (sub 23 e sub 25), assumendo di non esserne proprietario. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, rilevando anche l’avvenuta correzione della rendita catastale da parte del Comune in conformità a precedente decisione. In appello il Comune aveva sostenuto che era stata erroneamente riconosciuta l’esenzione IMU per abitazione principale e pertinenza e che era stato erroneamente escluso il difetto di legittimazione passiva del contribuente, il quale non avrebbe provato di non essere proprietario degli immobili tassati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dichiarata cessata la materia del contendere per uno dei cespiti già oggetto di giudicato sul classamento, aveva accolto l’appello: aveva negato l’esenzione IMU per l’abitazione principale e per il relativo bene pertinenziale per assenza del requisito della residenza anagrafica nell’immobile al momento rilevante, e aveva ritenuto provata la riferibilità al contribuente dei sub 23 e 25 sulla base della nota di trascrizione e della dichiarazione ICI. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’immobile dovesse essere considerato prima casa e che il bene sub 62 dovesse essere riconosciuto come pertinenza; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice d’appello valorizzato la documentazione che, a suo dire, escludeva la riferibilità dei sub 23 e 25 al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 riguarda l’ICI e non è applicabile alla disciplina IMU, la quale richiede per l’esenzione dell’abitazione principale il concorso della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di appello che aveva escluso l’esenzione IMU per l’abitazione principale e per la relativa pertinenza in mancanza del requisito della residenza anagrafica nell’immobile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come censura dell’apprezzamento delle prove e non come omesso esame di un fatto storico decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma sull’ICI: consente, ai fini dell’abitazione principale, di prescindere dalla residenza anagrafica se il contribuente prova il contrario rispetto alla presunzione di coincidenza con le risultanze anagrafiche; non è applicabile alla disciplina IMU.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
in materia IMU definisce l’abitazione principale come l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
convertito dalla l. n. 214 del 2011
conversione del d.l. n. 201/2011, rilevante per la disciplina IMU richiamata dalla Corte.
disposizione che aveva modificato il testo dell’art. 13, comma 2, poi dichiarata incostituzionale nella parte indicata dalla Corte costituzionale.
Corte costituzionale n. 209 del 2022
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, nel testo novellato, nella parte in cui escludeva che la nozione di abitazione principale presupponesse la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di legittimità invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non comprende l’omesso esame di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.
art. 12 delle preleggi
richiamato per delimitare le anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In materia di IMU, l’esenzione per abitazione principale richiede il concorso di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile; non è sufficiente una prova alternativa analogamente a quanto previsto per l’ICI.
- La disciplina dell’ICI non può essere automaticamente trasposta all’IMU quando la definizione normativa dell’abitazione principale è diversa.
- Il riconoscimento dell’agevolazione IMU si estende anche alla pertinenza solo se l’immobile principale è effettivamente agevolabile; se manca il requisito dell’abitazione principale, viene meno anche il beneficio per il bene pertinenziale.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o erronea valutazione delle prove documentali.
- In cassazione non è sindacabile il semplice cattivo apprezzamento degli elementi istruttori da parte del giudice di merito, salvo che la motivazione sia inesistente, apparente o radicalmente incomprensibile.
- Per contestare la riferibilità soggettiva di un cespite ai fini impositivi, la prova contraria deve confrontarsi con gli elementi documentali valorizzati dal giudice di merito, restando inammissibile una censura che miri solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
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