Sentenza del 04/12/2015 n. 24783 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel 2001 A. M. S.p.A. aveva venduto autovetture senza applicazione dell'IVA alla ditta G& G, che si era qualificata come esportatrice abituale mediante dichiarazioni d'intento. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la non imponibilità delle operazioni, sostenendo che G& G fosse una società cartiera, priva di effettiva struttura e attività imprenditoriale, e che fosse stata interposta fittiziamente tra la cedente e i reali acquirenti. Secondo il fisco, A. M. S.p.A. era consapevole, o quantomeno avrebbe dovuto essere consapevole con l'ordinaria diligenza professionale, della frode IVA. La società ha impugnato l'accertamento e poi la sentenza d'appello, deducendo vizi di motivazione, illegittima utilizzazione delle dichiarazioni di terzi, carenza di prova della natura fittizia della cessionaria e della propria consapevolezza, nonché irrilevanza dell'archiviazione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA, considerando sufficienti gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito: l'assenza di struttura e contabilità della ditta G& G, la falsità delle dichiarazioni d'intento, i rapporti con i soggetti che finanziavano gli acquisti e ritiravano le vetture, le destinazioni diverse da quelle indicate nei documenti di trasporto e il recapito finale dei veicoli presso società riconducibili agli stessi soggetti. La dichiarazione d'intento del cessionario non deresponsabilizza automaticamente il fornitore, il quale deve adottare misure ragionevoli per verificare la genuinità dell'operazione. La Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale di constatazione hanno valore indiziario e possono fondare presunzioni; l'archiviazione penale non vincola il giudice tributario; e il giudice di merito può selezionare gli elementi probatori rilevanti senza esaminare espressamente ogni singola deduzione. A. M. S.p.A. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.450 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8
La non imponibilità delle cessioni asseritamente destinate all'esportazione è subordinata alla dichiarazione scritta del cessionario e al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
La dichiarazione d'intento e la qualifica formale di esportatore abituale non sono sufficienti quando risulti che i beni non sono stati effettivamente esportati o che la dichiarazione è ideologicamente falsa. Il cedente resta esposto al recupero dell'IVA se sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, salvo prova dell'adozione di tutte le misure ragionevoli.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 54 e 55
Nel procedimento di accertamento possono essere utilizzati elementi comunque acquisiti e prove atipiche, secondo i canoni della prova per presunzioni.
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento IVA su elementi indiziari e presuntivi, anche non riconducibili a mezzi di prova tipizzati, purché valutati secondo gravità, precisione e concordanza.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Gli elementi presuntivi possono fondare il convincimento del giudice anche quando siano costituiti da un singolo elemento, purché preciso e grave; la valutazione deve considerare il quadro indiziario nel suo complesso.
La prova della partecipazione o della conoscibilità della frode può derivare da una pluralità di circostanze convergenti, quali l'assenza di struttura della controparte, modalità anomale di consegna, soggetti effettivamente coinvolti e incoerenze documentali.
Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La fede privilegiata riguarda la provenienza e la corretta verbalizzazione delle dichiarazioni, non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese da terzi. Queste ultime possono comunque avere valore indiziario.
Codice di procedura civile, artt. 132 e 360
È sufficiente che la sentenza esponga le ragioni in fatto e in diritto idonee a giustificare la decisione; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del quadro probatorio. Sono censurabili soltanto radicali carenze motivazionali, violazioni di legge o motivazioni illogiche e non comprensibili.
Sesta direttiva IVA, art. 16, e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
I benefici e le esenzioni devono essere negati quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, mediante l'operazione, a un'evasione dell'imposta.
Il rispetto formale delle condizioni nazionali non garantisce il beneficio IVA se il cedente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, del carattere fraudolento dell'operazione.
Il provvedimento di archiviazione presuppone la mancanza di un processo e non determina preclusioni nel giudizio tributario.
L'archiviazione penale non vincola il giudice tributario, che può valutare autonomamente i fatti e gli elementi probatori ai fini dell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- La dichiarazione d'intento del cliente e la sua formale qualifica di esportatore abituale non esonerano automaticamente il fornitore dall'obbligo di verificare la reale natura dell'operazione.
- Quando la controparte è priva di struttura, personale, capitali, contabilità o reale attività, tali circostanze possono rendere oggettivamente conoscibile la frode e comportare il recupero dell'IVA nei confronti del cedente.
- La partecipazione o conoscibilità della frode può essere dimostrata mediante presunzioni basate sulla valutazione complessiva di anomalie commerciali, documentali, logistiche e finanziarie; non è sempre necessaria una prova diretta.
- Un imprenditore professionalmente esperto deve adottare controlli ragionevoli e proporzionati quando l'operazione presenta anomalie evidenti, soprattutto in settori caratterizzati da elevati rischi di frode IVA.
- Il giudice può fondare la decisione su dichiarazioni di terzi riportate nei verbali della Guardia di finanza, purché tali dichiarazioni siano valutate come elementi indiziari e non come prova privilegiata della loro veridicità assoluta.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura degli indizi: il controllo riguarda la corretta applicazione della legge e l'esistenza di una motivazione logicamente coerente.
- L'archiviazione penale non impedisce il recupero tributario, perché il procedimento penale e quello fiscale hanno oggetto, regole probatorie e finalità differenti.
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