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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22650/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, in sede tributaria, di una cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEG, recupero di credito d'imposta, addizionale regionale e ritenute alla fonte per l'anno d'imposta 2002, originariamente emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'atto notificato alle ex socie introducesse una domanda nuova ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e che, essendo la società estinta una s.r.l., non fosse configurabile un'estensione automatica del rapporto d'imposta ai soci. L'Agenzia ha dedotto con un unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 100 e 110 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che l'appello era stato correttamente notificato anche alla società presso il difensore domiciliatario, che la cartella era stata regolarmente notificata quando la società era ancora esistente e che, a seguito dell'estinzione, le ex socie erano subentrate quali successori della società, senza necessità di specifici atti loro intestati. Le controricorrenti hanno resistito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori della società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali subentrano nella legittimazione processuale dell'ente estinto ex art. 110 c.p.c. La legittimazione dei soci è distinta dalla loro eventuale responsabilità sostanziale ex art. 2495 c.c. e non richiede l'emissione di nuovi atti specificamente intestati a loro. Ne consegue che l'appello notificato alle ex socie non introduce una domanda nuova ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, ma riguarda il medesimo debito sociale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    vieta domande nuove in appello, ma non osta alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci quando, per estinzione della società, essi subentrano nella medesima posizione processuale della società estinta.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione e all'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 110 c.p.c.

    dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro imprese, i soci subentrano come successori nella legittimazione processuale della società estinta.

  • art. 2495 c.c.

    la norma disciplina la responsabilità dei soci verso i creditori sociali insoddisfatti, ma tale profilo è distinto dalla legittimazione processuale conseguente all'estinzione della società.

  • art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per qualificare la cartella come conseguente al controllo automatizzato delle dichiarazioni e riferita al debito sociale.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via analogica per ritenere valida la notifica agli ex soci collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta si trasferiscono ai soci, che diventano i legittimi contraddittori del giudizio relativo al debito sociale.
  • La legittimazione processuale dei soci, quale effetto dell'estinzione della società, è più ampia e distinta dalla loro responsabilità sostanziale per i debiti sociali ex art. 2495 c.c.; pertanto, il fatto di essere convenuti come successori non implica automaticamente responsabilità illimitata o integrale.
  • In materia tributaria, l'impugnazione o la notifica di atti impositivi e di riscossione intestati alla società estinta può essere validamente eseguita nei confronti degli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio sociale, senza necessità di nuovi atti specificamente intestati a loro.
  • La declaratoria di inammissibilità per domanda nuova in appello non è corretta quando l'amministrazione agisce nei confronti dei soci subentrati nella posizione della società estinta, poiché non si introduce un nuovo tema d'indagine ma si prosegue il giudizio sul medesimo rapporto obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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