Cassazione Penale, Sentenza n. 34867/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), lamentando che il Tribunale aveva negato misure meno afflittive nonostante la proposta di collocazione in luogo distante dal territorio del reato e l'applicazione di dispositivi elettronici, nonché in presenza di elementi attenuanti quali il carattere isolato della vicenda e l'assenza di precedenti
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame: il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. produce una presunzione relativa che il ricorrente non ha affrontato, e il provvedimento ha valutato non solo la gravità del fatto ma anche le modalità, le circostanze e le precise indicazioni di collusione o contiguità con ambiti di criminalità organizzata risultanti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Da tali elementi è stata desunta l'inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto al rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 codice penale
Rilevata l'aggravante relativa collegata alla criminalita organizzata; la Corte ha considerato che il riconoscimento della circostanza aggravante introduce una presunzione relativa che incide sulla valutazione del pericolo di reoffesa e sull'adeguatezza delle misure cautelari
art. 274 codice di procedura penale
Norma evocata dalla difesa in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a dimostrare vizi di diritto o motivazione tali da rendere ammissibile il ricorso
art. 275 codice di procedura penale, comma 3
Criteri di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la scelta della custodia in carcere indicando modalità del fatto, circostanze e elementi probatori che escludono la sufficienza di misure meno afflittive
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
Riferimento procedurale: la Corte ha esaminato il ricorso con le forme previste dalle disposizioni emergenziali richiamate
art. 16, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito
Norma richiamata per l'applicabilità delle modalità processuali straordinarie; utilizzata per giustificare la modalità di esame del ricorso
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna per le spese e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di determinati profili di colpa nell'impugnazione; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ritenendo emergenti profili colposi
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Predispone adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione al provvedimento cautelare e a eventuali misure di controllo; la Corte ha ordinato l'invio di una copia del provvedimento al fine degli adempimenti previsti
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 (giurisprudenza)
Citata con riferimento ai criteri di valutazione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie processuali in caso di ricorsi infondati o colposi
Massime di principio
- Il riconoscimento di circostanze aggravanti connessi a criminalità organizzata (art. 416-bis) produce una presunzione relativa che rende più difficile ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare non è sufficiente una censura generica sulla 'gravità del fatto': è necessario confrontarsi esplicitamente con le aggravanti contestate e fornire prove concrete che le smentiscano o che dimostrino l'idoneità di misure alternative
- La proposta di collocazione in luogo diverso o l'uso di dispositivi elettronici può essere insufficiente se non dimostra concretamente la capacità di neutralizzare il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio
- Le indicazioni rese da collaboratori di giustizia e le modalità del fatto possono legittimamente influenzare la valutazione del pericolo di recidiva; il tribunale deve motivare in modo specifico come tali elementi incidono sull'adeguatezza della misura
- Un ricorso generico e privo di elementi nuovi o specifici rispetto alla motivazione di merito può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In sede di impugnazione cautelare è fondamentale fornire elementi concreti e documentati per superare la presunzione legale e le valutazioni sul rischio; le valutazioni meramente ricostruttive o congetturali sono destinate a non convincere il giudice
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