Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03431/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una parte aveva convenuto un professionista chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla gestione negligente di una pratica di accertamento con adesione relativa a una compravendita immobiliare. In particolare, dopo la rettifica del prezzo di vendita e la richiesta di maggiori imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, le parti della compravendita si erano rivolte a professionisti per seguire la procedura; secondo l’attrice, il convenuto aveva assunto l’incarico di assisterla, aveva presentato l’istanza di accertamento con adesione ma non si era poi presentato all’incontro fissato dall’Amministrazione, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo originariamente richiesto e successivo pagamento di somme maggiori, oltre ai costi per la cancellazione di un’ipoteca esattoriale. Il convenuto aveva contestato di avere ricevuto un mandato professionale e, comunque, la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e il danno. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) lamentava la mancata ammissione di prove testimoniali, deducendo violazione di norme processuali e costituzionali; 2) deduceva violazione dell’art. 7, comma 1-bis, d.lgs. 218/1997, sostenendo che per l’assistenza nella procedura occorresse una procura speciale e che, in difetto, non potesse essergli imputata la gestione dell’incontro; 3) denunciava violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. e vizio motivazionale per assenza di prova del nesso causale tra l’operato del professionista e i danni, sostenendo che l’eventuale incarico di "seguire la pratica" non avrebbe comunque impedito l’evento dannoso e che il referente formale della procedura era altro professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare il giudizio di rilevanza delle prove, riservato al merito, e comunque non scrutinabile come vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto irrilevante la mancanza di una procura speciale, valorizzando l’esistenza di un mandato professionale sostanziale e di impegni assunti di fatto dal professionista verso i clienti. Il terzo motivo è stato respinto come non meritevole di accoglimento perché volto a censurare un accertamento di fatto sul nesso di causalità, riservato al giudice di merito; anche qui la Corte ha richiamato la preclusione derivante dalla doppia conforme e la necessità, per superarla, di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sul sindacato di legittimità invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che non consente di riesaminare il giudizio di fatto riservato al merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ammessi.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulle prove, ma la Corte non ne ricava un autonomo parametro di accoglimento, ritenendo inammissibile la doglianza perché diretta al merito.

  • artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.

    Invocati per contestare il rigetto delle istanze istruttorie; la Corte afferma che la valutazione sulla rilevanza e ammissibilità della prova appartiene al giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il vizio motivazionale nei limiti dedotti; per superare la preclusione il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 7, comma 1-bis, d.lgs. 218/1997

    La Corte non ne fa applicazione nel senso prospettato dal ricorrente, perché reputa irrilevante la mancanza di procura speciale rispetto all’accertamento di un mandato professionale sostanziale e degli impegni assunti di fatto dal professionista.

  • art. 63 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quale forma della procura speciale per la rappresentanza nel procedimento di accertamento con adesione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità del professionista; la Corte non esamina il merito della responsabilità perché il motivo viene respinto come diretto a contestare un accertamento di fatto sul nesso causale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come ulteriore parametro della domanda risarcitoria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo inammissibile la censura sul nesso eziologico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di errori istruttori non può trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto: la valutazione di rilevanza e ammissibilità della prova è riservata al giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti ordinari se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • L’accertamento del nesso causale tra condotta inadempiente del professionista e danno lamentato è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.
  • Ai fini della responsabilità professionale, la mancanza di una procura speciale prevista da una disciplina procedimentale non esclude di per sé la rilevanza di un mandato professionale sostanziale o di incarichi assunti di fatto, se il giudice di merito li ritiene esistenti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniResponsabilità professionaleContenzioso tributario
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.