Sentenza n. 2576/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1965/2025, passata in giudicato, che riconosceva la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per € 500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 1965/2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, notificata il 23 giugno 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, ha chiesto l’accredito sulla Carta docente dell’importo di € 500,00, oltre agli interessi riconosciuti nel titolo, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo ritualmente proposto sulla base dell’attestazione del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo e del decorso del termine di 120 giorni. Il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto; spettava al Ministero dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma l’Amministrazione, rimasta non costituita, non ha fornito tale prova. È stato quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando/accreditando il capitale, gli interessi nella misura e secondo i criteri del titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi al titolo necessari per conseguirne il passaggio in giudicato e le spese di registrazione. Sono state escluse eventuali spese di precetto, perché derivanti dalla libera scelta di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per l’inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega; il commissario, su istanza del ricorrente, dovrà insediarsi e provvedere nei successivi 90 giorni e non avrà diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00 oltre oneri di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.), sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dal citato art. 2697, comma 2, ma quest’ultima non si è neanche costituita in giudizio.
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario costituisce titolo azionabile in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile.
Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto risultante dal giudicato, grava sull’Amministrazione l’onere di provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. n. 30/1997
Esso risulta, anzitutto, ritualmente proposto, giusta attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il ricorso per ottemperanza è ritualmente proponibile, per il titolo in esame, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
La disposizione è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando commissario ad acta è un dirigente dell’amministrazione soccombente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto a un compenso aggiuntivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Con sentenza n. 1965/2025 il Tribunale di Messina – sezione Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, con accredito delle relative somme, pari ad un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Il diritto alla Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024 e all’accredito di € 500,00, oltre agli interessi indicati nel titolo, è stato riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza; il TAR ne dispone l’esecuzione integrale.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Con sentenza n. 1965/2025 il Tribunale di Messina – sezione Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, con accredito delle relative somme, pari ad un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Gli interessi legali dovuti sul credito riconosciuto dal titolo decorrono dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, secondo quanto stabilito dalla sentenza da eseguire.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
La disciplina richiamata consente, secondo il TAR, l’applicazione analogica della regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta anche alle altre condanne pecuniarie, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la prova del titolo e del diritto riconosciuto pone a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
- Quando l’amministrazione non esegue il titolo dopo la sua notificazione e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale, comprendendo capitale, interessi e oneri accessori riconosciuti o necessari nei limiti indicati dal titolo.
- Le spese di precetto non sono dovute nell’ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dal giudizio di ottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria, se individuato in un dirigente dell’amministrazione soccombente, non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la regola può essere applicata per analogia anche oltre i giudizi cui la disposizione si riferisce direttamente.
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