Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per una pluralità di condotte contestate ai sensi degli artt. 81, 110 e 112, n. 2, c.p. e dell'art. 12, commi 3, lettere a) e d), 3-bis e 3-ter, lettera b), d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura; il tribunale del riesame aveva inizialmente sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Tale decisione era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione per insufficiente motivazione sulla rilevanza del tempo trascorso, sulla persistente operatività della doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sull'incensuratezza e sulla condotta collaborativa. Il giudice del rinvio aveva poi rigettato l'appello senza svolgere una nuova valutazione, e la relativa ordinanza era stata nuovamente annullata. In sede di secondo rinvio, il tribunale del riesame ha rigettato l'appello, valorizzando il quadro indiziario, nel frattempo rafforzato da una sentenza di condanna non definitiva alla pena di sette anni di reclusione e alla multa, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 2, c.p., la natura non univoca e non pienamente attendibile delle dichiarazioni collaborative, il ruolo attivo dell'imputato nell'organizzazione, le sue capacità di gestione di interessi criminali attraverso sistemi amministrativi e burocratici e la rete di conoscenze utilizzata. Ha ritenuto che il tempo trascorso, pari a poco più di un anno, non fosse sufficiente a superare la presunzione relativa di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria. La difesa ha proposto un unico motivo articolato in più censure: violazione del giudicato rescindente; motivazione apparente sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva; erronea valutazione del tempo rilevante ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; trasformazione della doppia presunzione in automatismo custodiale; omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, tra cui la collaborazione, l'ammissione di responsabilità, il ruolo asseritamente minore, l'esclusione dell'aggravante, l'incensuratezza, lo smantellamento dell'organizzazione, la natura temporalmente circoscritta dei fatti e il presofferto; omessa motivazione sull'inadeguatezza di una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale del riesame, osservando che, per i reati rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p., la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere opera anche in sede di revoca o sostituzione della misura, salvo prova contraria. Il requisito dell'attualità non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla capacità criminale e sulla possibilità di reiterazione, fondata sulle modalità della condotta, sul ruolo dell'imputato, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale. Il requisito della concretezza può essere desunto da elementi non congetturali, quali le capacità organizzative, le conoscenze e la possibilità di commettere reati della stessa specie. Il tribunale aveva motivatamente valorizzato il ruolo dell'imputato nell'apparato burocratico e la rete di persone utilizzata per veicolare gli interessi criminali. Il tempo rilevante ai sensi dell'art. 299 c.p.p. è quello trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura, ma il suo decorso non è sufficiente da solo a superare la presunzione cautelare; analogamente, il presofferto, soprattutto se sensibilmente inferiore alla pena inflitta, non incide automaticamente sulle esigenze cautelari. La collaborazione non determina di per sé una riduzione della pericolosità né un automatismo favorevole, dovendo essere valutata quanto ad attendibilità, univocità, efficacia e capacità di dimostrare una radicale dissociazione dal contesto criminale. L'incensuratezza può essere neutralizzata dalla pluralità e gravità delle condotte. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p. non impone necessariamente una diversa valutazione cautelare, se la complessiva gravità della condotta resta adeguatamente motivata. Non era necessario motivare sul superamento della precedente valutazione favorevole agli arresti domiciliari, poiché quella decisione era stata annullata e non aveva prodotto un vincolo motivazionale. La motivazione sull'inadeguatezza della misura meno afflittiva risultava dalla valutazione complessiva dell'insufficienza degli elementi dedotti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Richiamato tra i titoli del reato contestato; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione dell'istituto della continuazione.
Richiamato tra i titoli del reato contestato; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione del concorso di persone.
L'esclusione dell'aggravante non comporta necessariamente l'attenuazione delle esigenze cautelari, quando la complessiva gravità della condotta e il ruolo dell'imputato restino adeguatamente valorizzati.
comma 3, lettere a) e d), 3-bis e 3-ter, lettera b)
Richiamato quale titolo del reato contestato; la sentenza non esamina nel merito la struttura della fattispecie.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale. L'attualità richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non la previsione di specifiche occasioni di recidiva; la concretezza richiede elementi non meramente congetturali riferiti alla possibilità di commettere reati della stessa specie.
Per i reati ricompresi nella disposizione opera una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile mediante prova contraria.
In sede di revoca o sostituzione della misura, per i reati soggetti all'art. 275, comma 3, c.p.p., le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere si presumono perduranti salvo prova contraria. Il tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura, valutato insieme a ulteriori elementi sopravvenuti.
I criteri relativi alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, all'intensità dell'elemento soggettivo e alle condizioni personali possono essere utilizzati nella prognosi sulla capacità criminale e sulla possibilità di reiterazione.
Ai fini del pericolo di reiterazione, i reati della stessa indole non devono necessariamente coincidere con la fattispecie contestata, potendo presentare caratteri fondamentali comuni per natura dei fatti o motivi.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Per i reati rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p., la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere opera anche quando sia richiesta la revoca o la sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; la presunzione può essere superata soltanto mediante elementi concreti e sopravvenuti idonei a dimostrare l'attenuazione o il venir meno delle esigenze cautelari.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e può essere affermata mediante una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sul ruolo dell'imputato, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale.
- Il requisito della concretezza del pericolo di reiterazione è integrato da elementi non meramente congetturali che consentano di ritenere possibile la commissione di reati lesivi dello stesso bene giuridico; non è necessario prevedere la reiterazione della medesima fattispecie, essendo sufficienti reati della stessa indole.
- Il tempo trascorso rilevante ai fini dell'art. 299 c.p.p. è quello decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare. Il suo decorso, considerato isolatamente o senza ulteriori elementi convergenti, non è sufficiente a superare la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
- Il tempo trascorso in custodia cautelare e il presofferto non determinano automaticamente il venir meno delle esigenze cautelari né l'inadeguatezza della custodia in carcere; il criterio di proporzione tra presofferto e pena inflitta non è, di per sé, sufficiente a incidere sulla valutazione cautelare.
- La condotta collaborativa o la confessione dell'indagato non comportano automaticamente una riduzione della pericolosità sociale né il superamento delle esigenze cautelari. Il giudice deve valutarne concretezza, tempestività, univocità, attendibilità ed efficacia, verificando se dimostrino una scelta radicale di dissociazione dal contesto criminale.
- Lo stato di incensuratezza non impone una valutazione favorevole sulle esigenze cautelari quando la pluralità e la gravità delle condotte escludano l'occasionalità dell'azione o evidenzino una significativa capacità criminale.
- L'esclusione di un'aggravante relativa al ruolo dell'imputato non rende necessariamente meno attuali e concrete le esigenze cautelari, se il giudice motiva sulla persistente gravità complessiva della condotta e sulla capacità criminale desunta dagli elementi residui.
- Il giudice del rinvio è vincolato dalla decisione rescindente a non ripetere gli errori o le carenze motivazionali che hanno determinato l'annullamento, ma conserva autonomia di giudizio. Una precedente valutazione cautelare favorevole annullata dalla Corte di cassazione non costituisce un dictum vincolante da superare con specifiche motivazioni sopravvenute.
- La motivazione sull'inadeguatezza di una misura meno afflittiva può risultare dalla valutazione complessiva secondo cui gli elementi dedotti dalla difesa non dimostrano l'attenuazione delle esigenze cautelari, purché il ragionamento consenta di comprendere perché la misura alternativa non sia idonea.
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