Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello alla pena di venti anni di reclusione per omicidio consumato e tentato, nonché per detenzione e porto d'armi, era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari deducendo l'incompatibilità dello stato detentivo con le proprie condizioni di salute: mielopatia cervicale da disco-artrosi con tetraipostenia, incontinenza urinaria e diabete mellito di tipo II, oltre a una condizione ansioso-depressiva reattiva. La difesa sosteneva che il ricorrente necessitasse di continuità terapeutica e, in particolare, di idrokinesiterapia e rieducazione neuromotoria, non praticabili nell'istituto penitenziario, e che tale carenza potesse determinare un peggioramento complessivo delle condizioni psico-fisiche e un trattamento inumano o degradante. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che le condizioni cliniche non fossero significativamente peggiorate, che il trattamento farmacologico fosse assicurato e che l'idrokinesiterapia potesse incidere soltanto sulla funzionalità degli arti superiori, senza modificare l'evoluzione della patologia o la sintomatologia dolorosa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 27 e 32 Cost., nonché vizio di motivazione. Ha censurato l'omessa considerazione della necessità della terapia riabilitativa, dell'incidenza della sua mancata esecuzione sulla condizione psichica del detenuto, del rapporto tra cure disponibili e trattamento inumano o degradante e la mancata disposizione di una nuova perizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per quanto di ragione. Ha affermato che la compatibilità tra condizioni di salute e detenzione deve essere valutata sia in astratto sia in concreto, verificando non soltanto l'idoneità dei presidi sanitari disponibili, ma anche l'effettiva adeguatezza delle cure e dell'assistenza concretamente praticabili nell'istituto. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva adeguatamente esaminato l'incidenza dell'idrokinesiterapia sulla gestione del clono e della spasticità, né aveva spiegato perché il miglioramento della funzionalità degli arti superiori e della complessiva qualità di vita fosse irrilevante. Era inoltre mancata una motivazione sul bilanciamento tra le esigenze cautelari e le condizioni di salute. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati. Sono stati disposti anche gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275, comma 4, c.p.p.
La compatibilità della custodia cautelare in carcere con una malattia particolarmente grave richiede di verificare concretamente se siano assicurabili in carcere cure adeguate e sufficienti.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Individua il tribunale competente per il nuovo giudizio conseguente all'annullamento dell'ordinanza in materia cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso concernente la violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato quale parametro del motivo relativo al vizio di motivazione.
art. 2 Cost.
È richiamato nel quadro della tutela dei diritti fondamentali del detenuto.
art. 27, comma 3, Cost.
È richiamato quale fondamento del principio di umanità della pena.
art. 32 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela del diritto alla salute del detenuto.
art. 3 CEDU
La Corte richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti, rilevante quando l'insufficienza delle cure e dei trattamenti riabilitativi renda incompatibile la detenzione con le condizioni di salute.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte dopo l'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- La compatibilità della detenzione carceraria con gravi condizioni di salute deve essere valutata sia in astratto, rispetto ai parametri legali, sia in concreto, verificando l'effettiva possibilità di assicurare nell'istituto specifico le cure, le terapie e l'assistenza necessarie.
- L'accertamento della disponibilità di un istituto concretamente idoneo alle esigenze sanitarie del detenuto costituisce un presupposto della decisione giudiziale sulla permanenza in carcere e non può essere rimesso come mera modalità esecutiva all'amministrazione penitenziaria.
- La valutazione sanitaria deve riguardare le condizioni complessive del detenuto e l'effettiva adeguatezza delle cure praticabili, comprese le terapie riabilitative che, pur non essendo risolutive della patologia principale, siano idonee a migliorare la funzionalità, a contenere i sintomi o ad assicurare una migliore condizione di vita.
- La mancata disponibilità in carcere di una terapia migliorativa non consente automaticamente la sostituzione della custodia cautelare, ma può essere superata soltanto mediante una motivazione specifica sulle ragioni cliniche e sulle esigenze cautelari o socialpreventive che giustificano il mantenimento della detenzione.
- Il giudice deve motivare espressamente il bilanciamento tra le esigenze cautelari e il diritto alla salute, considerando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario sull'aggravamento del quadro clinico e psichico.
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