Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32581/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. in relazione a due sentenze irrevocabili. La prima, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., riguardava rapine aggravate dall'uso di armi, commesse in un determinato comune tra il 1° giugno e il 2 luglio 2021, oltre alla contestazione relativa alla violazione della legge sulle armi. La seconda riguardava analoghi reati, commessi in un comune vicino il 27 agosto 2020. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza, ritenendo che l'omogeneità dei titoli di reato non fosse sufficiente a dimostrare un unico disegno criminoso e valorizzando la distanza temporale di quasi un anno tra i fatti. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., nonché travisamento del concetto di medesimo disegno criminoso e illegittima valorizzazione assorbente del dato temporale. Il ricorrente sosteneva che non fosse necessaria la programmazione dettagliata di tutti gli episodi, essendo sufficiente un programma unitario nelle linee essenziali. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione, motivazione apparente, travisamento degli atti e omessa valutazione unitaria degli indici fattuali, quali l'identità delle condotte, l'omogeneità della finalità patrimoniale, la contiguità territoriale, le analoghe modalità esecutive e la progressione criminale; veniva inoltre invocato il riconoscimento della continuazione interna tra alcuni reati giudicati con la prima sentenza. Il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, documentato da una certificazione del SerD successiva al provvedimento impugnato, quale elemento idoneo a sostenere il riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e comunque non consentiti i primi due motivi, perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito degli indici fattuali già esaminati dal giudice dell'esecuzione. Secondo la Corte, il giudice di merito aveva correttamente richiesto la prova che, al momento del primo reato, le successive violazioni fossero state programmate almeno nelle linee essenziali; aveva inoltre legittimamente considerato la distanza temporale, ritenendo non sufficienti, da sole, l'omogeneità dei reati, le modalità analoghe, la finalità patrimoniale e la vicinanza territoriale. La continuazione riconosciuta tra reati commessi nell'arco di circa un mese non imponeva l'estensione del vincolo a un diverso reato commesso quasi un anno prima. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione, non sostituisce la prova dell'originaria programmazione unitaria e, nel caso concreto, non era stato dedotto nell'istanza originaria né risultava acquisito al momento della decisione. Inoltre, il ricorso non indicava elementi specifici sulla coevità della patologia rispetto ai fatti e sulla sua incidenza causale sulle rapine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, consistente nella preventiva e unitaria ideazione di più violazioni, programmate almeno nelle loro linee essenziali.

  • art. 110 c.p.

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    In sede esecutiva il giudice deve verificare concretamente l'esistenza del medesimo disegno criminoso. Lo stato di tossicodipendenza deve essere considerato, ma costituisce un fattore ulteriore e concorrente e non sostituisce la prova della programmazione unitaria; può rilevare solo per reati collegati e dipendenti da tale stato e in presenza degli ulteriori requisiti della continuazione.

  • art. 444 c.p.p.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito degli indici fattuali già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    La motivazione non è apparente o illogica quando esamina gli elementi rilevanti e giustifica coerentemente l'esclusione della continuazione; il dissenso sulla valutazione degli stessi elementi non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che, al momento della commissione del primo reato, le successive violazioni fossero già state concepite in modo unitario e almeno nelle loro linee essenziali; non è necessaria la preventiva individuazione dettagliata di ogni episodio, ma non è sufficiente un programma criminoso generico.
  • L'omogeneità dei reati, del bene giuridico, delle modalità esecutive, delle finalità e la contiguità territoriale costituiscono indici valutabili congiuntamente, ma non dimostrano automaticamente il medesimo disegno criminoso quando gli episodi possano essere frutto di determinazioni estemporanee.
  • Il decorso del tempo è un elemento rilevante per valutare la preventiva programmazione unitaria: in assenza di ulteriori elementi univoci e convergenti, quanto maggiore è l'intervallo tra i reati, tanto più è improbabile che essi siano stati concepiti nell'ambito di un unico disegno criminoso.
  • La ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere, in quanto tali, non provano l'elemento intellettivo specifico richiesto per la continuazione, se non emergono concreti nessi progettuali tra le condotte.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati ravvicinati temporalmente e giudicati nella stessa sentenza non impone, di per sé, l'estensione del vincolo a un reato diverso, giudicato separatamente e commesso a distanza significativa, in mancanza di ulteriori elementi sulla comune programmazione.
  • Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione e non sostituisce la prova del medesimo disegno criminoso; può concorrere alla valutazione solo se i reati risultano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza e ricorrono gli ulteriori requisiti dell'art. 81, comma 2, c.p.
  • Non può censurarsi in cassazione l'omessa valutazione di un elemento non dedotto nell'istanza originaria e non acquisito al momento della decisione del giudice dell'esecuzione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione degli stessi elementi fattuali già esaminati dal giudice dell'esecuzione, quando la motivazione impugnata sia non apparente e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.