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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32522/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la loro condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa. A uno degli imputati era stata applicata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; all'altro la recidiva semplice. Il primo imputato ha dedotto un vizio di motivazione relativo all'affermazione della propria responsabilità penale, sostenendo una ricostruzione non corretta del fatto. La Corte ha rilevato che la condanna riguardava la ripubblicazione, sul profilo Facebook dell'imputato, di un articolo, e non la sua qualità di coautore dell'articolo stesso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e aspecifico. Il secondo imputato ha proposto ricorso e la Corte ha rilevato d'ufficio che il reato era prescritto prima della pronuncia d'appello, precisamente il 20 ottobre 2024, decorso il termine di sette anni e sei mesi dalla data del reato.

La decisione

Il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile perché il motivo relativo al vizio di motivazione era manifestamente infondato e aspecifico. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quanto al secondo imputato, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione prima della sentenza d'appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del reato di diffamazione a mezzo stampa.

  • art. 99 c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alle contestazioni di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e di recidiva semplice.

  • art. 157 c.p.

    La prescrizione è stata ritenuta maturata decorso il termine di sette anni e sei mesi dalla data del reato.

Massime di principio

  • È aspecifico e manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesti la responsabilità sulla base di una ricostruzione del fatto diversa da quella posta a fondamento della condanna, quando la sentenza impugnata abbia chiaramente individuato la condotta attribuita all'imputato.
  • La ripubblicazione di un articolo sul proprio profilo Facebook può costituire la condotta posta a fondamento della responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, distinta dalla coautoria dell'articolo originario.
  • Quando la prescrizione del reato maturi prima della sentenza d'appello, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione dell'imputato interessato.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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