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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. con riferimento a due sentenze irrevocabili, entrambe relative a omicidi aggravati dalla finalità di agevolazione dell'organizzazione camorristica Belforte di Marcianise: il primo commesso il 3 ottobre 2003 e il secondo il 14 ottobre 2001, in luoghi prossimi e nell'ambito della faida tra i clan Piccolo-Letizia e Belforte. La Corte d'assise d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'omogeneità dei reati, la prossimità spazio-temporale, l'identità del contesto soggettivo, il medesimo ruolo dell'imputato, la comune finalità di agevolazione del clan e l'inserimento dei fatti nella medesima faida dimostrassero un programma criminoso unitario. Ha inoltre sostenuto che il programma accettato in occasione del primo omicidio consistesse nel contrasto militare al clan rivale e che l'eventuale fungibilità delle vittime non escludesse la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze sollecitassero una non consentita rivalutazione del merito e una diversa ponderazione degli indici fattuali già esaminati dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui il secondo omicidio, commesso circa due anni dopo il primo e determinato da ragioni contingenti, non risultava programmato al momento della commissione del primo fatto. L'omogeneità dei reati, il comune contesto di faida, la finalità di agevolazione del clan e l'appartenenza delle vittime al gruppo antagonista sono indici valutabili ma non decisivi, se non dimostrano che i singoli omicidi fossero stati ideati almeno nelle loro linee essenziali fin dall'inizio. La prospettazione della fungibilità della vittima è stata considerata espressiva di un programma delinquenziale generico e non di una previa deliberazione specifica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso, costituita dall'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'autore almeno nelle loro connotazioni essenziali.

  • art. 671 c.p.p.

    Anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta degli indicatori dell'originaria programmazione unitaria dei reati.

  • artt. 575, 577 c.p.

    Norme relative agli omicidi oggetto delle sentenze irrevocabili richiamate nel procedimento esecutivo.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito con l. n. 203 del 1991

    Aggravante contestata in relazione alla finalità di agevolazione dell'organizzazione criminale.

  • artt. 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974

    Norme richiamate nella seconda sentenza irrevocabile, con riferimento al reato ivi giudicato.

Massime di principio

  • L'unicità del disegno criminoso richiede l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già individuate nella mente dell'autore almeno nelle loro connotazioni fondamentali; non è sufficiente un generico proposito di delinquere o di reiterare condotte della stessa specie.
  • In sede esecutiva, la continuazione deve essere accertata mediante una valutazione concreta e complessiva di indici esteriori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. La presenza di alcuni indici non è però sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
  • L'inserimento di più delitti nel medesimo contesto associativo, nella medesima faida o nella comune finalità di rafforzamento del sodalizio non determina automaticamente la continuazione. Occorre dimostrare che ciascun reato fosse stato programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento della determinazione criminosa iniziale o dell'ingresso nell'associazione, secondo il caso concreto.
  • La comune finalità di agevolazione di un'organizzazione criminale e l'omogeneità dei reati costituiscono elementi valutabili ma non decisivi per la continuazione, se non convergono nella prova di una originaria programmazione unitaria dei singoli illeciti.
  • La fungibilità della vittima non dimostra di per sé l'unicità del disegno criminoso; se indica soltanto una disponibilità generica a colpire appartenenti al gruppo antagonista, essa conferma l'indeterminatezza del programma e non la previa ideazione di specifici reati.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, senza evidenziare effettive violazioni di legge o manifeste illogicità, si limiti a contrapporre alla valutazione del giudice dell'esecuzione una diversa lettura degli stessi indici fattuali.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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