Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Il procedimento riguardava più imputati condannati, con sentenza di primo grado e successiva riforma parziale in appello, per la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per reati-fine di rapina e, per alcuni, per ulteriori reati avvinti dal vincolo della continuazione. Un imputato contestava la prova della propria partecipazione all'associazione, deducendo l'esiguità degli episodi, la limitata presenza nelle intercettazioni e l'illogica interpretazione del materiale captativo. Un altro imputato, che aveva definito il giudizio mediante concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., censurava l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione giuridica e della congruità della pena. Un imputato deduceva vizi della motivazione nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche, aggravanti e recidiva, nonché nel riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. Due imputate lamentavano motivazione apparente o insufficiente sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per i reati satellite, oltre a una dedotta disparità di trattamento rispetto ai coimputati. Altri due imputati censuravano il mancato computo delle attenuanti generiche sulla pena-base nel caso di continuazione tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile e reati ancora sub iudice, il riconoscimento della recidiva e l'omessa motivazione sugli aumenti per la continuazione. Un ulteriore imputato censurava, analogamente, l'insufficiente motivazione sull'aumento per un reato satellite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato accusato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenendo adeguatamente motivata la prova della sua intraneità sulla base delle intercettazioni e precisando che la durata della partecipazione e l'eventuale svolgimento di attività di spaccio anche per interesse personale non escludono il vincolo associativo. Il ricorso dell'imputato che aveva scelto il concordato in appello è stato dichiarato inammissibile, poiché erano state dedotte censure non consentite contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nei confronti di un imputato la sentenza è stata annullata con rinvio quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze e al riconoscimento della recidiva, per insufficiente motivazione. Nei confronti di due imputate è stata annullata con rinvio quanto alla dosimetria della pena, inclusa la motivazione sulla pena-base e sugli aumenti per la continuazione. Nei confronti di un imputato è stata annullata con rinvio quanto al riconoscimento della recidiva e all'aumento per la continuazione; il ricorso è stato rigettato nel resto. Nei confronti di altri due imputati è stata annullata con rinvio limitatamente all'entità degli aumenti per la continuazione, mentre i ricorsi sono stati rigettati per il resto. Il rinvio è stato disposto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un contributo volontario, consapevole, concreto e funzionale all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio; non sono sufficienti la mera disponibilità verso un associato, la condivisione di intenti o la commissione di reati-fine in concorso con singoli partecipi.
art. 416-bis c.p.
commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8
Norma contestata per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la sentenza esamina soprattutto gli effetti delle circostanze, della recidiva e della continuazione sul trattamento sanzionatorio.
art. 110 c.p.
Richiamato per i reati-fine commessi in concorso.
art. 628 c.p.
Richiamato per i reati-fine di rapina, considerati anche ai fini della continuazione e della dosimetria della pena.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante esclusa, nei casi indicati, dai giudici di merito.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche, nel caso di continuazione tra reati già giudicati e reati sub iudice, incidono sulla determinazione degli aumenti relativi ai reati satellite, mentre la pena-base coperta da giudicato resta ferma.
art. 69 c.p.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze può normalmente essere motivato sinteticamente, ma richiede una motivazione specifica quando la parte abbia chiesto espressamente la prevalenza indicando elementi di fatto a sostegno.
art. 99 c.p.
Tutte le forme di recidiva hanno natura facoltativa e richiedono una verifica concreta della maggiore colpevolezza e pericolosità, non potendo fondarsi sul solo dato formale dei precedenti.
art. 81 c.p.
Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati secondo i parametri degli artt. 132 e 133 c.p. e motivati singolarmente, anche nella fase di cognizione.
art. 132 c.p.
Fissa i criteri generali della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena; la motivazione deve consentire il controllo del percorso seguito.
art. 133 c.p.
I parametri oggettivi e soggettivi devono essere considerati nella dosimetria, soprattutto quando la pena si discosti dal minimo edittale o siano determinati gli aumenti per la continuazione.
art. 599-bis c.p.p.
Dopo la riforma entrata in vigore il 3 luglio 2017, contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili soltanto censure relative alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione; sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e sulla pena non illegale.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti propri della disciplina del concordato.
art. 606 c.p.p.
Le censure sono valutate nei limiti della violazione di legge e del vizio di motivazione; non consentono di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito delle intercettazioni.
art. 131-bis c.p.
art. 192 c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza richiama inoltre la disciplina del concordato in appello per dichiarare inammissibile il ricorso proposto contro motivi rinunciati e contro la mera congruità della pena.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede un atto formale di investitura, ma presuppone un contributo volontario, consapevole, concreto e funzionale all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio; la mera disponibilità, la condivisione di intenti o la commissione di più reati-fine con singoli associati non sono di per sé sufficienti.
- L'interpretazione del contenuto e del contesto delle intercettazioni costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto per l'adozione di criteri illogici o per manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione.
- La partecipazione associativa può coesistere con il perseguimento di interessi personali di profitto, anche quando l'associato svolga attività di spaccio in parte per conto proprio, se permane la consapevolezza di operare nell'ambito di un meccanismo unitario e di contribuire al progetto comune del sodalizio.
- Contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto le censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione; sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze ha carattere globale e non richiede normalmente una motivazione analitica, ma, quando la parte abbia chiesto espressamente la prevalenza delle attenuanti indicando specifiche circostanze di fatto, il giudice deve motivare le ragioni della scelta dell'equivalenza anziché della prevalenza.
- La recidiva, in ogni sua forma, è facoltativa e può essere applicata solo dopo una verifica concreta della maggiore colpevolezza e della maggiore pericolosità derivanti dal nuovo reato; la motivazione deve considerare, tra gli altri elementi, natura e omogeneità dei reati, tipo di devianza, offensività, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e ogni parametro individualizzante.
- Nella determinazione della pena il giudice deve indicare i criteri rilevanti tra quelli previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., soprattutto quando si discosti dal minimo edittale e quando la questione sia stata specificamente devoluta con l'impugnazione.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere motivati singolarmente secondo i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; il mero rispetto del limite legale del triplo della pena-base non è sufficiente a rendere controllabile la dosimetria.
- Quando la continuazione riguarda reati già giudicati con sentenza irrevocabile e reati ancora sub iudice, la pena-base già coperta dal giudicato deve rimanere ferma; le attenuanti generiche possono essere considerate nella concreta determinazione degli aumenti per i reati satellite.
- La diversa quantificazione della pena tra concorrenti non richiede, di per sé, una motivazione comparativa, poiché il trattamento sanzionatorio deve essere personalizzato sulla posizione individuale di ciascun imputato.
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