Cassazione Civile, Ordinanza n. 21902/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 su dichiarazioni fiscali relative ad anni d’imposta 2014 e 2015. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo il vizio di motivazione e, in appello, la CTR aveva ritenuto illegittimo l’uso della procedura ex art. 36-bis per recuperare un credito d’imposta che la società aveva indicato in dichiarazione e che sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione, affermando che in simili ipotesi sarebbe necessario un avviso di recupero del credito. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973: ha sostenuto che non era in discussione la spettanza giuridica del credito, ma solo la correttezza dei dati dichiarati e la loro coerenza con l’anagrafe tributaria e con i versamenti, sicché il recupero poteva avvenire mediante iscrizione a ruolo e cartella, trattandosi di controllo meramente cartolare e di correzione di discrepanze/materiali errori di calcolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui il controllo automatizzato ex art. 36-bis è legittimo quando la maggiore imposta deriva da un controllo cartolare sui dati dichiarati o dalla correzione di errori materiali o di calcolo, mentre è precluso se occorre risolvere questioni giuridiche o contestare in radice la spettanza del credito. Nel caso concreto, però, la cartella non dipendeva da una verifica giuridica sulla spettanza del credito, già riconosciuto a monte, ma da una discordanza tra quanto indicato nella dichiarazione e quanto risultante dall’anagrafe tributaria e dai versamenti. Pertanto la CTR ha errato nel ritenere illegittimo l’uso del 36-bis. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente l’iscrizione a ruolo e la cartella quando la maggiore imposta deriva da controllo meramente cartolare, dati dichiarati dal contribuente o correzione di errori materiali o di calcolo; non è utilizzabile per risolvere questioni giuridiche o disconoscere la spettanza del credito in radice.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in parallelo all’art. 36-bis quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte della CTR.
Richiamato dall’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, poi disattesa per effetto della sospensione dei termini.
art. 1, commi 186 e segg., L. 29 dicembre 2022 n. 197
Richiamata per la definizione agevolata delle liti pendenti.
art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022 n. 197
Prevede la sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione, riassunzione e proposizione del controricorso nel periodo indicato.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l’Ufficio può procedere ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 quando la pretesa dipende da un riscontro puramente cartolare tra dati dichiarati, anagrafe tributaria e versamenti, senza necessità di valutazioni giuridiche.
- Il recupero di un credito d’imposta può essere effettuato con cartella ex art. 36-bis se la contestazione riguarda solo la divergenza quantitativa tra credito indicato e credito effettivamente risultante, trattandosi di rettifica e ricalcolo, non di disconoscimento della spettanza del credito in sé.
- La procedura automatizzata è invece inidonea quando l’Amministrazione debba affrontare questioni giuridiche o accertare l’inesistenza sostanziale del credito, ipotesi che richiedono un diverso strumento impositivo, come l’avviso di recupero.
- Ai fini del controllo ex art. 36-bis, la discrepanza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto emerge dalle banche dati fiscali integra un errore materiale o di calcolo correggibile in via automatizzata.
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