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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24833/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal collocamento a riposo, nel 2015, di un dipendente dell'ente al compimento del 65° anno di età. Il lavoratore aveva già maturato da alcuni anni l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata e ha chiesto in giudizio: in primo luogo, di essere reintegrato in servizio fino al compimento di 66 anni e 7 mesi; in subordine, il risarcimento del danno asseritamente patito per l'anticipata cessazione del rapporto e per avere iniziato a percepire la pensione solo cinque mesi dopo la cessazione del servizio. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva confermato che il collocamento a riposo era legittimo e doveroso, ma aveva comunque condannato l'ente al risarcimento del danno per il ritardo nella percezione della pensione. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 5, d.l. n. 101/2013, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso il momento di maturazione dell'anzianità contributiva con quello, successivo e autonomo, del diritto concreto alla prestazione pensionistica, subordinato anche alla domanda all'INPS, presentata dal lavoratore solo cinque mesi dopo; 2) violazione degli artt. 1218 e ss. c.c., per avere affermato una responsabilità contrattuale del datore di lavoro pur in presenza di un atto imposto dalla legge e senza alcun nesso causale tra collocamento a riposo e mancata percezione immediata della pensione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere quantificato il danno nella perdita delle retribuzioni anziché, come domandato, nella perdita degli assegni pensionistici. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo, osservando che il collocamento a riposo era un adempimento doveroso imposto dalla legge e non poteva integrare inadempimento contrattuale; inoltre, il pregiudizio lamentato dipendeva non dall'atto datoriale, ma dal ritardo del lavoratore nel presentare la domanda di pensione, sicché mancava il nesso causale richiesto dall'art. 1223 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando definitivamente le domande proposte dal lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per l'incertezza della questione originaria e per l'esito non uniforme dei giudizi di merito. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    "Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto…"

    La mancata dichiarazione del decesso della parte da parte del difensore impedisce l'interruzione del processo; nel giudizio di cassazione, una volta validamente instaurato il contraddittorio, la sopravvenuta comunicazione del decesso non determina interruzione.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza d'appello effettuata dal difensore della parte costituita fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 24, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    È richiamato quale base del regime transitorio che imponeva il collocamento a riposo al compimento di una determinata età, secondo l'interpretazione già data dalla Corte territoriale e ritenuta corretta.

  • art. 2, comma 5, d.l. 101/2013

    È richiamato come norma di interpretazione autentica del regime transitorio sul collocamento a riposo obbligatorio.

  • art. 1218 c.c.

    Non può configurarsi inadempimento contrattuale quando il comportamento contestato del datore di lavoro consiste nell'adeguamento a un obbligo di legge, privo di imputabilità come fonte di responsabilità contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento presuppone il nesso causale tra inadempimento e danno; non basta che il creditore abbia subito un pregiudizio, occorrendo che esso derivi causalmente dalla condotta del debitore.

  • art. 112 c.p.c.

    Il terzo motivo, relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il datore di lavoro pone in essere un atto imposto direttamente dalla legge, tale condotta non integra di regola un inadempimento contrattuale imputabile ai fini dell'art. 1218 c.c.
  • Ai fini della responsabilità risarcitoria è indispensabile accertare non solo l'esistenza di un pregiudizio, ma anche il nesso causale tra quel pregiudizio e la condotta ascritta al debitore; il danno derivante da una causa autonoma e diversa non è imputabile al debitore.
  • Nel caso di collocamento a riposo collegato a requisiti pensionistici, la maturazione dell'anzianità contributiva non coincide con la decorrenza effettiva della pensione, che può richiedere una distinta domanda amministrativa all'ente previdenziale competente.
  • Nel giudizio di cassazione, una volta validamente instaurato il contraddittorio, la sopravvenuta conoscenza del decesso della parte non comporta interruzione del processo.
  • La notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione, anche se successivamente emerga un evento interruttivo non dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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