Cassazione Civile, Ordinanza n. 03987/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di riscuotere contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2011. La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo che la richiesta di pagamento, comunicata il 4 agosto 2017, fosse tardiva rispetto al termine di pagamento, prorogato al 9 luglio 2012, e che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integrasse, da sola, una causa di sospensione della prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla gestione separata e degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che l'omessa indicazione in dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi al lavoro autonomo dovesse far ritenere sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del credito contributivo. Il resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si sia conformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, ai fini dell'art. 2935 c.c., rileva solo un'impossibilità giuridica di far valere il diritto, mentre gli ostacoli di mero fatto non sospendono la prescrizione salvo le ipotesi tassative di cui all'art. 2941 c.c. Inoltre, ha ribadito che non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo: l'eventuale dolo è un accertamento di merito, non deducibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, qui non validamente prospettato. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stato anche dato atto dell'obbligo per l'INPS di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
richiamato dall'INPS quale base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina applicabile ai contributi controversi.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella derivante da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o di mero fatto.
le cause di sospensione della prescrizione sono tassative; l'ignoranza del creditore o il ritardo nell'accertamento del diritto non vi rientrano, salvo il dolo previsto dalla norma.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il giudizio di merito sull'eventuale occultamento doloso è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
ha fondato il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'INPS.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva solo quando esista un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; gli ostacoli di fatto o le difficoltà di accertamento non impediscono di regola il decorso del termine.
- Le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dall'art. 2941 c.c. sono tassative e non possono essere ampliate in via interpretativa sulla base della sola ignoranza del creditore o del suo dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto.
- Non esiste automatismo tra omessa indicazione in dichiarazione dei redditi di un obbligo contributivo e occultamento doloso del relativo debito: il dolo va accertato in concreto dal giudice di merito.
- La deduzione dell'occultamento doloso come fatto idoneo a incidere sulla prescrizione non può essere trasformata in una contestazione di puro diritto, ma richiede una critica specifica all'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
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