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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17483/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica, originata da una DOCFA presentata dalla società contribuente nel 2016. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; in appello, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto le doglianze della contribuente escludendo dal calcolo della rendita alcune componenti impiantistiche, in particolare i pozzi di produzione e di reiniezione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 4 e 10 del R.D.L. n. 652/1939, dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005, dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Secondo l'Ufficio, i pozzi geotermici dovevano essere inclusi nella rendita catastale perché non sarebbero mere pertinenze di una miniera, ma parti costitutive della centrale e quindi oggetto della disciplina speciale di esenzione solo se rientranti in impianti funzionali al processo produttivo in senso diverso da quello ritenuto dalla CTR. La società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo la correttezza dell'esclusione dei pozzi dal classamento catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha confermato l'esito favorevole alla società contribuente. La Corte ha ritenuto infondate le censure dell'Ufficio, richiamando il proprio recente orientamento in materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare dopo la riforma introdotta dalla L. n. 208/2015. Ha affermato che, per gli atti adottati nel 2016 su DOCFA 2016, si applica la disciplina vigente dal 1° gennaio 2016, secondo cui la stima diretta considera suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. I pozzi geotermici, inseriti nella centrale, sono stati qualificati come elementi funzionali al ciclo produttivo di energia elettrica e non come pertinenze di una miniera; pertanto non devono concorrere alla rendita catastale. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata era corretta nel dispositivo, pur avendo fatto un riferimento normativo non pertinente (art. 18 r.d. n. 1572/1931), e ha dunque confermato la decisione di merito che escludeva tali componenti dal classamento.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno dell'inclusione dei pozzi nella rendita catastale; la Corte non li ritiene decisivi alla luce della disciplina sopravvenuta sulla stima diretta degli immobili speciali.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Norma invocata nel ricorso principale; non è reputata idonea a sovvertire l'esito alla luce del regime applicabile dal 2016.

  • art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato dall'Ufficio; la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina successiva della L. n. 208/2015.

  • art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    La Corte afferma che, dal 1° gennaio 2016, la rendita degli immobili a destinazione speciale va determinata con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 18 r.d. n. 1572 del 1931

    Ritenuto dalla Corte riferimento normativo non pertinente, poiché i pozzi della centrale non sono pertinenze di miniera ma parti inscindibili dell'impianto produttivo.

Massime di principio

  • Per gli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi catastali D ed E, gli atti di classamento adottati dal 1° gennaio 2016 devono essere valutati secondo la disciplina della L. n. 208/2015, che impone di distinguere tra elementi strutturalmente connessi all'immobile e impianti funzionali al processo produttivo.
  • Nella determinazione della rendita catastale non rilevano i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che servono esclusivamente al processo produttivo, anche se essi sono materialmente integrati nell'opificio o ne sono parte funzionale essenziale.
  • La qualificazione di un componente impiantistico non dipende da un richiamo formale a discipline concernenti altri settori (come quello minerario), ma dalla concreta funzione svolta nel ciclo produttivo dell'immobile specifico.
  • I pozzi geotermici inseriti in una centrale per la produzione di energia elettrica non assumono, ai fini catastali, il rilievo di pertinenze minerarie, ma vanno considerati parti dell'impianto produttivo e quindi esclusi dalla base di stima diretta prevista dalla normativa vigente dal 2016.

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