Cassazione Civile, Ordinanza n. 21228/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI emesso per un immobile sito nel Comune di Ciampino, relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro 78.345,00. La società contribuente sosteneva che nei locali non venissero prodotti rifiuti urbani o assimilati, che l'immobile fosse in concreto inutilizzabile anche per effetto di un sequestro penale disposto già nel 2004 e che, comunque, avesse comunicato al Comune le circostanze rilevanti e prodotto documentazione tecnica e amministrativa idonea a fondare l'esenzione. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: 1) l'esistenza di un giudicato esterno favorevole almeno per l'annualità 2016; 2) la violazione delle norme sulla TARI, sulla disciplina dei rifiuti speciali e sul regolamento comunale, lamentando che la CTR avesse ignorato la mancata produzione di rifiuti, l'inutilizzabilità dei locali e le comunicazioni/istanze presentate; 3) l'omesso esame di fatti decisivi, specie sulla mancata produzione di rifiuti e sulla documentazione tecnica. Il Comune resisteva sostenendo la correttezza della decisione di merito e la mancanza dei presupposti per l'esenzione per le annualità controverse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo per quanto riguarda l'annualità 2016, ritenendo operante il giudicato esterno favorevole formatosi su quella specifica annualità; ha invece rigettato gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza rinvio per la parte non bisognosa di ulteriori accertamenti, ha accolto l'originario ricorso della contribuente limitatamente alla TARI 2016. Per le annualità 2014 e 2015 ha confermato la debenza del tributo, valorizzando l'assenza di una tempestiva dichiarazione in rettifica idonea a far valere l'esenzione o la riduzione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione dell'andamento alterno delle decisioni sulle diverse annualità.
Norme richiamate
art. 1, comma 641, L. 147/2013
presunzione legale relativa di produzione di rifiuti per i possessori o detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti
la TARI è dovuta per la mera disponibilità dell'immobile produttivo di rifiuti, salvo prova contraria dei presupposti di esenzione o riduzione da parte del contribuente
art. 1, comma 649, L. 147/2013
invocato dalla contribuente per sostenere l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si formano rifiuti speciali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché la sentenza di merito non si fondava sull'assimilazione dei rifiuti
art. 1, commi 659 e 660, L. 147/2013
le riduzioni/esenzioni sono rimesse ai regolamenti comunali e richiedono il rispetto delle condizioni procedimentali previste
art. 1, comma 685, L. 147/2013
la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati
la dichiarazione in rettifica è condizione essenziale per ottenere l'esenzione, ma il difetto dichiarativo sana solo per il futuro e non retroagisce sulle annualità già maturate
art. 1, comma 639, L. 147/2013
la TARI è componente della IUC e finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore
richiamato come base per i regolamenti comunali in materia di riduzioni o esenzioni tariffarie
art. 8, comma 1, Regolamento TARI del Comune di Ciampino
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
la clausola regolamentare richiede che le circostanze siano indicate nella dichiarazione e siano direttamente rilevabili o documentate; senza tale indicazione non opera automaticamente l'esenzione
richiamato quale antecedente normativo della TARSU/TARI: non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per natura, uso stabile o obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché le circostanze risultino dalla denuncia e da elementi obiettivi
il sequestro penale non esclude automaticamente l'imponibilità; occorre dimostrare la perdita di fatto della disponibilità del bene e le modalità di esecuzione della misura
richiamato per la disciplina dichiarativa ultrattiva già prevista per la TARSU
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la tariffa è corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento, ma non ha inciso sulla ratio decidendi
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006
invocato per escludere l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in determinate aree produttive
la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza; non basta censurare il cattivo apprezzamento delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo l'indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
in presenza di doppia conforme non è proponibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto
art. 1, comma 365, L. 147/2013
citato nel dispositivo, ma il testo mostra che il riferimento corretto è alla dichiarazione in rettifica quale presupposto indefettibile dell'esenzione
Massime di principio
- In materia di TARI, la soggezione al tributo deriva dalla mera disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, sicché le esenzioni e le riduzioni non operano automaticamente in base alla sola situazione di fatto, ma devono essere specificamente dedotte e provate dal contribuente secondo la disciplina legislativa e regolamentare.
- La dichiarazione originaria o di variazione ha funzione sostanziale e non meramente formale: l'omessa indicazione dei presupposti dell'esenzione o della riduzione impedisce di ottenere il beneficio per le annualità già maturate, mentre l'eventuale regolarizzazione produce effetti solo per il futuro.
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una annualità d'imposta può spiegare efficacia preclusiva su un diverso giudizio relativo alla medesima situazione giuridica sostanziale, quando l'accertamento comune costituisca premessa logica indispensabile della decisione; ciò non è impedito, in materia tributaria, dall'autonomia dei periodi d'imposta se l'elemento accertato ha carattere tendenzialmente permanente.
- Per contestare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo occorre rispettare i limiti della 'doppia conforme', indicando le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente lamentare una mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Il sequestro penale di un immobile non esclude di per sé la debenza della tassa sui rifiuti: il contribuente deve dimostrare in concreto la perdita di disponibilità del bene, la persistenza del vincolo, la coincidenza delle aree sequestrate con quelle tassate e la tempestiva dichiarazione di variazione.
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