Sentenza del 08/05/2019 n. 12137 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Società di persone - Accertamento con adesione - Litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci - Esclusione - Fondamento - Definitività per gli aderenti - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il ricorso contro la comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di accertamento con adesione. Contestava, tra l'altro, la legittimazione del funzionario dell'Agenzia costituito in giudizio, la possibilità di impugnare autonomamente il diniego di adesione, la lesione del termine di sospensione di 90 giorni e la regolazione delle spese. La contribuente sosteneva inoltre che, essendo socia di una società di persone, fosse necessario il litisconsorzio con la società e con gli altri soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, dopo l'adesione perfezionata dalla società di persone mediante il pagamento delle somme dovute, il reddito societario concordato costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci non aderenti, ai quali non si applica il litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci. Tali soci possono contestare soltanto questioni specifiche e personali, non il reddito societario già definito. La comunicazione di inammissibilità dell'istanza di adesione non è autonomamente impugnabile quando la pretesa fiscale era già contenuta nell'avviso di accertamento. La contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'avviso, considerando la sospensione di 90 giorni derivante dalla presentazione dell'istanza. È stata confermata anche la condanna alle spese, liquidate in 6.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 4, comma 2
Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata [...] l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società [...] effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci [...] con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione [...] gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa.
L'accertamento con adesione può essere definito dalla società anche senza l'adesione di tutti i soci. I soci non aderenti ricevono un accertamento fondato sulla definizione societaria e beneficiano della riduzione concordata, ma non possono riaprire la discussione sul reddito societario salvo contestazioni personali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
La definizione intervenuta con la società di persone costituisce titolo per l'accertamento del reddito da partecipazione imputabile ai singoli soci secondo il regime di trasparenza.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 3
Il termine per l'impugnazione [...] è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
La presentazione dell'istanza sospende il termine per impugnare l'avviso, ma non ne elimina l'efficacia. Se l'adesione non si perfeziona, il contribuente deve impugnare l'avviso entro il termine residuo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La comunicazione con cui l'Ufficio dichiara inammissibile o respinge l'istanza di accertamento con adesione non è autonomamente impugnabile quando non introduce una nuova pretesa tributaria, già contenuta nell'avviso di accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; tuttavia, una volta definito il reddito societario mediante adesione, il socio non aderente può opporre solo motivi personali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Gli accertamenti [...] sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega; non è necessaria la sottoscrizione personale del dirigente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11
Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono stare direttamente in giudizio ed essere rappresentati dal direttore o da un funzionario delegato.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis
I dirigenti possono delegare per iscritto e per un periodo determinato alcune competenze a dipendenti appartenenti alle posizioni funzionali più elevate.
D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20
Il personale della nona qualifica funzionale può sostituire il dirigente assente o reggere temporaneamente l'ufficio, esercitando le relative funzioni.
Art. 53 della Costituzione
L'applicazione ai soci del reddito societario definito, nella stessa misura concordata con la società, garantisce coerenza con i principi di capacità contributiva e parità di trattamento.
L'interesse ad agire viene meno quando il contribuente impugna il diniego dell'adesione invece dell'avviso di accertamento e quest'ultimo è ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'adesione della società può vincolare fiscalmente anche i soci non aderenti quanto alla misura del reddito societario definito; il socio conserva soltanto la possibilità di far valere vizi o fatti personali, come l'inesistenza della qualità di socio, una diversa quota di partecipazione o errori specificamente riferibili alla sua posizione.
- L'adesione con pagamento perfezionato rende definitiva la posizione dei soggetti che vi hanno aderito e impedisce all'Amministrazione di modificare liberamente il reddito concordato.
- La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'avviso per 90 giorni, ma non sostituisce il ricorso contro l'avviso stesso. Se l'Ufficio rifiuta o dichiara inammissibile l'istanza, occorre comunque impugnare tempestivamente l'accertamento.
- Il diniego o la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza non è normalmente un atto autonomamente impugnabile se non contiene una nuova pretesa tributaria, perché la pretesa è già formalizzata nell'avviso di accertamento.
- L'Amministrazione non è obbligata a convocare il contribuente né a concludere un accordo di adesione: la convocazione e il contenuto dell'eventuale accordo rientrano nella valutazione dell'Ufficio. La mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.
- Quando la società ha definito il reddito e il socio contesta esclusivamente gli effetti di tale definizione, non sussiste il litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci; il giudizio può essere deciso sulla posizione individuale del socio.
- Le eccezioni sulla firma o sulla rappresentanza dell'Agenzia richiedono una contestazione specifica e, normalmente, la prova che il sottoscrittore non appartenga all'ufficio o sia privo di qualsiasi potere; la mera assenza della qualifica dirigenziale non rende di per sé invalido l'atto.
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