Sentenza del 08/05/2019 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Registro - registrazione atti giudiziari - sentenza pronunciata nei confronti di società estinta - registrazione d'ufficio - liquidazione dell'imposta a carico di socio della società estinta - legittimità - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva notificato al ricorrente, quale ex socio della S.C. S.r.l., un avviso di liquidazione per euro 3.056,00 relativo all'imposta di registro dovuta per la registrazione d'ufficio di una sentenza civile pronunciata nel 2013 nei confronti della società, già cancellata dal registro delle imprese nel 2002. Il ricorrente ha contestato la propria responsabilità, sostenendo che la società era ormai estinta e che l'Ufficio non aveva dimostrato né l'assegnazione di beni o somme in sede di liquidazione né il trasferimento ai soci di beni sociali non compresi nel bilancio finale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. La pronuncia ha ritenuto giuridicamente anomalo il sorgere di un debito in capo a una società già estinta e, anche ipotizzando una successione dei soci nei rapporti della società, ha precisato che la responsabilità dei soci non è automatica, incondizionata o illimitata. L'Amministrazione avrebbe dovuto provare che il socio avesse ricevuto somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione, oppure che esistessero beni o diritti sociali trasferitisi ai soci dopo l'estinzione. Tale prova non è stata fornita. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 Codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi.
La norma comporta un fenomeno successorio a favore dei soci, ma la loro responsabilità per i debiti della società estinta è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione o, secondo l'impostazione delle Sezioni Unite, al valore dei beni sociali eventualmente trasferiti ai soci. L'onere di provare tali presupposti grava sul creditore o sull'Amministrazione finanziaria.
Art. 76 del D.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
L'Ufficio ha sostenuto che la liquidazione dell'imposta fosse stata effettuata nel termine previsto dalla norma. La questione dei termini è rimasta assorbita, poiché l'avviso è stato annullato per mancata prova dei presupposti della responsabilità del socio.
Art. 2943 Codice civile
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'interruzione della prescrizione del diritto risarcitorio. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito, essendo risultata decisiva l'assenza di prova circa la responsabilità patrimoniale del socio.
Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2019, n. 733
La responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione.
L'Amministrazione che agisce contro i soci per debiti tributari della società estinta deve dimostrare sia l'effettiva percezione di somme o beni sia la relativa entità.
Cassazione, sentenza 22 giugno 2017, n. 15474
L'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
La distribuzione dell'attivo e la riscossione di una quota da parte del socio sono elementi costitutivi della responsabilità azionata nei suoi confronti; pertanto devono essere provati dal creditore.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070
Gli eventuali beni e diritti residui della società estinta possono trasferirsi ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, ma la responsabilità per i debiti sociali non può comunque eccedere il valore di tali beni.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non fa automaticamente venir meno i debiti sociali né rende automaticamente responsabili gli ex soci.
- Per agire contro un ex socio per debiti tributari della società estinta, l'Amministrazione deve provare che il socio abbia ricevuto somme o beni in sede di liquidazione, oppure che beni o diritti residui della società si siano trasferiti a lui.
- La responsabilità del socio è normalmente limitata al valore di quanto effettivamente ricevuto o trasferito e non è illimitata.
- Il semplice richiamo all'art. 2495 del Codice civile non basta a motivare un avviso di liquidazione: l'atto deve indicare e dimostrare i fatti concreti che fondano la responsabilità patrimoniale del socio.
- Se una sentenza viene pronunciata formalmente contro una società già estinta, l'Amministrazione deve prestare particolare attenzione alla corretta individuazione dei soggetti obbligati e agli effetti processuali dell'estinzione, senza poter imputare automaticamente l'imposta agli ex soci.
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