Sentenza del 08/05/2019 n. 377 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul mancato pagamento totale o parziale, da parte del debitore, dell'importo dovuto al soggetto passivo a titolo di un'operazione soggetta a IVA. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 90 e 273 - Non pagamento totale o parziale, da parte del debitore, dell'importo dovuto al soggetto passivo a titolo di un'operazione soggetta a IVA - Base imponibile - Riduzione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il rifiuto dell'amministrazione fiscale ceca di consentirle la rettifica, in diminuzione, della base imponibile e dell'IVA relativa a crediti divenuti inesigibili a causa dell'insolvenza del debitore. La normativa nazionale escludeva tale rettifica quando il debitore, successivamente alla maturazione del credito, aveva cessato di essere soggetto passivo IVA. La questione riguardava la compatibilità di tale condizione con l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, nonché con i principi di neutralità fiscale e proporzionalità.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che impedisca qualsiasi rettifica della base imponibile IVA solo perché il debitore non è più soggetto passivo IVA. Gli Stati membri possono adottare condizioni e deroghe per fronteggiare l'incertezza sul carattere definitivo del mancato pagamento e per prevenire frodi, ma non possono escludere integralmente la riduzione quando il credito è effettivamente inesigibile. La perdita della qualità di soggetto passivo, soprattutto nell'ambito di una procedura d'insolvenza, può anzi confermare il carattere definitivo del mancato pagamento. La controversia concreta e le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
La disposizione impone, in linea di principio, agli Stati membri di ridurre la base imponibile quando il soggetto passivo non ha percepito totalmente o parzialmente il corrispettivo. La facoltà di deroga per il non pagamento serve soltanto a gestire l'incertezza sul carattere provvisorio o definitivo dell'insolvenza e non consente di negare in assoluto la rettifica.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire ... altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Gli Stati membri possono introdurre obblighi antifrode e di controllo, ma tali misure devono essere proporzionate, strettamente necessarie e non possono compromettere la neutralità dell'IVA né imporre al creditore l'imposta su somme mai incassate.
Articolo 44, paragrafo 3, della legge ceca sull'IVA
Non può procedersi a rettifica (...) nel caso in cui il debitore abbia cessato di essere un soggetto passivo.
La condizione nazionale è stata ritenuta incompatibile con l'articolo 90 della direttiva nella parte in cui esclude automaticamente la rettifica per la sola cessazione della qualità di soggetto passivo del debitore.
Principio di neutralità fiscale dell'IVA
Il soggetto passivo opera come collettore dell'imposta per conto dello Stato e non deve sopportare definitivamente l'IVA relativa a un corrispettivo mai ricevuto.
Principio di proporzionalità
Le condizioni imposte per contrastare evasione e perdita di gettito devono incidere il meno possibile sui diritti del soggetto passivo. Un divieto assoluto di rettifica è sproporzionato quando il mancato pagamento è comprovato e definitivo.
Massime di principio
- Quando un'operazione IVA è stata fatturata ma il corrispettivo non viene pagato, il soggetto passivo deve poter chiedere, in linea di principio, la riduzione della base imponibile e dell'IVA, secondo le condizioni procedurali previste dalla normativa nazionale.
- La normativa nazionale può subordinare la rettifica a verifiche, documentazione dell'insolvenza, decorso di termini o altri adempimenti proporzionati, ma non può escluderla automaticamente e in modo assoluto.
- La cessazione dell'attività o della qualità di soggetto passivo del debitore non giustifica, da sola, il diniego della rettifica; se collegata a insolvenza o procedura concorsuale, può costituire un indizio del carattere definitivo del mancato pagamento.
- Le misure contro frodi, evasioni e perdite di gettito devono essere mirate e proporzionate e non possono trasferire sul creditore l'onere dell'IVA mai incassata.
- In casi analoghi occorre distinguere tra mancato pagamento ancora incerto o temporaneo, per il quale possono essere ammesse limitazioni temporali, e mancato pagamento definitivamente inesigibile, per il quale un divieto totale di rettifica contrasta con neutralità fiscale e diritto dell'Unione.
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