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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.V.A. - operazioni di acquisto di crediti tributari da procedure fallimentari - assoggettabilità all'imposta - non sussiste - non imponibilità - legittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, per gli anni 2009 e 2010, la qualificazione fiscale delle operazioni con cui V. s.p.a. acquistava pro-soluto da procedure fallimentari crediti verso l'Erario, sostenendo che si trattasse in realtà di finanziamenti esenti IVA, con conseguente applicazione del pro-rata di indetraibilità e anticipazione della tassazione dei proventi al momento della cessione. Erano inoltre contestati costi di consulenza corrisposti a un socio, compensi per gestione di crediti, interessi attivi non dichiarati e la deducibilità di una penale di 30.000 euro pagata al socio-amministratore in relazione alla mancata conclusione di un preliminare immobiliare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di tardività dell'appello dell'Agenzia e ha confermato, nella parte principale, l'annullamento delle riprese relative agli acquisti di crediti tributari. Ha ritenuto che si trattasse di cessioni pro-soluto e non di finanziamenti, poiché permaneva il rischio di mancato o parziale incasso e il cessionario doveva svolgere attività articolate di gestione, documentazione e recupero. Di conseguenza, tali operazioni non erano soggette a IVA e non incidevano sul pro-rata; anche i relativi proventi non dovevano essere anticipati all'esercizio della cessione. Sono state inoltre annullate le contestazioni relative alla gestione di crediti, ai costi di consulenza del socio e alla ripartizione dei costi pubblicitari. La sentenza è stata invece riformata quanto alla penale immobiliare di 30.000 euro, ritenuta liberalità non deducibile a favore del socio, e agli interessi attivi non dichiarati di 6.600 euro per il 2009 e 555 euro per il 2010, ritenuti imponibili. Le spese di giudizio sono state compensate per la soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, D.P.R. 633/1972

    cessioni di crediti in denaro

    Le cessioni pro-soluto di crediti pecuniari costituiscono operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA, non semplici operazioni finanziarie esenti.

  • Art. 3 D.P.R. 633/1972

    Le prestazioni di servizi imponibili IVA non possono essere ravvisate quando l'operazione principale è una vera cessione di crediti e non una gestione di crediti per conto terzi.

  • Art. 12 D.P.R. 633/1972

    Eventuali attività accessorie seguono il trattamento IVA dell'operazione principale; pertanto, se la cessione del credito è fuori campo IVA, anche i servizi accessori strettamente connessi restano fuori campo.

  • Art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    L'appello dell'Agenzia è stato considerato tempestivo perché spedito entro il termine previsto, rilevando la data di consegna della raccomandata alle Poste.

  • Art. 41-bis D.P.R. 600/1973

    L'accertamento parziale non richiede il presupposto ulteriore prospettato dalla contribuente; l'eccezione è stata quindi respinta.

  • Art. 89 T.U.I.R.

    Gli interessi attivi derivanti da somme messe a disposizione del socio devono essere rilevati e dichiarati dalla società, anche quando l'operazione sia formalmente rappresentata come preliminare di compravendita.

Massime di principio

  • Per distinguere una cessione pro-soluto da un finanziamento occorre valutare la causa concreta del contratto, il trasferimento effettivo del rischio di insolvenza o di mancato incasso, l'assenza di una scadenza certa e le attività di gestione e recupero svolte dal cessionario.
  • Il fatto che il debitore sia lo Stato o un ente presumibilmente solvibile non elimina automaticamente il rischio economico: un credito tributario può essere negato, ridotto o non rimborsato per errori documentali, contestazioni o carenze procedurali.
  • Le cessioni effettive di crediti in denaro pro-soluto sono normalmente fuori campo IVA; non devono essere trattate come operazioni finanziarie esenti ai fini del pro-rata, salvo che la sostanza dell'operazione dimostri un diverso negozio di finanziamento.
  • Quando esistono servizi accessori, bisogna verificare se siano autonomi e prestati per conto terzi oppure strumentali alla cessione del credito: nel secondo caso seguono il regime IVA dell'operazione principale.
  • I costi corrisposti a soci o soggetti collegati sono deducibili se il contribuente documenta incarico, prestazioni effettive, inerenza e criteri di determinazione; l'importo elevato, da solo, non basta a negare la deduzione.
  • Operazioni finanziarie o immobiliari tra società e soci-amministratori richiedono particolare documentazione e coerenza economica. Ritardi ingiustificati, assenza di finalità aziendale e condizioni anomale possono comportare la riqualificazione dell'operazione e la ripresa di interessi o liberalità non deducibili.
  • La ripartizione temporale dei costi deve riflettere l'effettiva fruizione della prestazione; una ripartizione meramente aritmetica imposta dall'Amministrazione non prevale su una ripartizione documentata e coerente con l'intensità effettiva del servizio.

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