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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 372 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla corretto rapporto dell'esercizio dell'attività di vigilanza prudenziale tra la BCE e le Autorità di vigilanza nazionali. Impugnazione - Politica economica e monetaria - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6, paragrafo 4 - Regolamento (UE) n. 468/2014 - Articolo 70, paragrafo 1 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) - Meccanismo di vigilanza unico - Esercizio di tali compiti da parte delle autorità nazionali competenti - Ente creditizio "meno significativo"- "Circostanze particolari" che giustificano che un ente creditizio sia considerato "meno significativo".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione della BCE che la qualificava come ente creditizio "significativo" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, con conseguente sottoposizione alla vigilanza prudenziale diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Sosteneva che ricorressero "circostanze particolari" tali da giustificare la classificazione come ente "meno significativo" e, quindi, la vigilanza diretta delle autorità nazionali tedesche. Contestava inoltre l'interpretazione restrittiva della nozione di circostanze particolari, errori manifesti di valutazione, insufficiente motivazione, mancato esercizio del potere discrezionale e violazione del diritto di essere ascoltata e del principio del contraddittorio.

La decisione

La Corte di giustizia ha respinto integralmente l'impugnazione e confermato la sentenza del Tribunale, che aveva già respinto il ricorso contro la decisione della BCE. Ha stabilito che la BCE dispone di competenza esclusiva per i compiti di vigilanza prudenziale previsti dal regolamento n. 1024/2013, mentre l'intervento delle autorità nazionali nei confronti degli enti meno significativi costituisce un'attuazione decentrata nell'ambito dell'MVU e sotto il controllo della BCE. Le circostanze particolari devono essere specifiche, fattuali e interpretate restrittivamente; devono dimostrare che la classificazione come significativo e la vigilanza diretta della BCE siano inappropriate rispetto agli obiettivi del regolamento, non essendo sufficiente provare che la vigilanza nazionale sarebbe semplicemente altrettanto idonea. La decisione è stata ritenuta sufficientemente motivata, anche considerando il parere della commissione amministrativa del riesame. La ricorrente è stata condannata alle spese proprie e a quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1024/2013, articolo 4, paragrafo 1

    "La BCE ha competenza esclusiva" nell'assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti.

    La BCE è titolare della competenza prudenziale anche nei confronti degli enti meno significativi; l'articolo 6 disciplina le modalità di esercizio e l'attuazione decentrata di alcuni compiti da parte delle autorità nazionali, non una competenza autonoma generale di queste ultime.

  • Regolamento (UE) n. 1024/2013, articolo 6, paragrafi 1, 4, 5 e 6

    "La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico" composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti.

    Il sistema istituisce una ripartizione funzionale: gli enti meno significativi sono normalmente vigilati operativamente dalle autorità nazionali, ma nell'ambito dell'MVU e sotto la responsabilità complessiva e il controllo della BCE. La BCE può assumere direttamente i poteri pertinenti quando ciò sia necessario per garantire standard elevati e coerenti.

  • Regolamento (UE) n. 1024/2013, articolo 6, paragrafo 4

    "Circostanze particolari" possono giustificare che un ente normalmente significativo sia considerato meno significativo.

    Il superamento delle soglie legali, tra cui il valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di euro, comporta in linea di principio la classificazione come significativo. La deroga è eccezionale e richiede circostanze particolari.

  • Regolamento (UE) n. 468/2014, articoli 70 e 71

    "Circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo"; la nozione è "interpretata in modo restrittivo".

    Le circostanze devono essere valutate caso per caso e devono rendere inappropriata la classificazione come significativo in relazione agli obiettivi del regolamento, soprattutto alla garanzia di standard prudenziali elevati e coerenti. Non basta dimostrare che l'autorità nazionale potrebbe esercitare una vigilanza altrettanto efficace.

  • Regolamento (UE) n. 1024/2013, articolo 24

    La commissione amministrativa del riesame procede al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE.

    Il parere della commissione, il nuovo progetto del consiglio di vigilanza e la decisione finale della BCE fanno parte del medesimo procedimento e possono essere letti congiuntamente per valutare la motivazione dell'atto finale.

  • Articolo 296 TFUE

    La motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione.

    L'obbligo di motivazione è valutato in concreto, considerando anche il contesto procedurale e gli atti connessi; non è necessario che la decisione risponda separatamente a ogni elemento se consente al destinatario di comprendere le ragioni e al giudice di esercitare il controllo.

  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 138, paragrafo 1, e 184

    La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    Il rigetto dell'impugnazione comporta, in presenza di una richiesta, la condanna della parte soccombente alle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nel Meccanismo di vigilanza unico, la competenza prudenziale di base appartiene alla BCE anche per gli enti meno significativi; la vigilanza nazionale è un esercizio decentrato di compiti, non una competenza indipendente parallela.
  • Un ente che supera le soglie dimensionali o gli altri criteri di significatività resta normalmente soggetto alla vigilanza diretta della BCE.
  • Per ottenere la classificazione come meno significativo non è sufficiente dimostrare che l'autorità nazionale sarebbe altrettanto efficace: occorre provare, con elementi concreti e specifici, che la classificazione come significativo o la vigilanza diretta della BCE siano inappropriate e che la vigilanza nazionale realizzi meglio gli obiettivi del regolamento.
  • Le circostanze particolari sono eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e valutate individualmente, non sulla base di categorie generali o di mere caratteristiche istituzionali dell'ente.
  • A sostegno di una richiesta di riclassificazione occorrono prove documentali concrete, non affermazioni generiche sull'adeguatezza del sistema nazionale, sulla prossimità dell'autorità o sulla maggiore facilità di coordinamento.
  • La BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità in materia di vigilanza prudenziale; il controllo giudiziario verifica soprattutto il rispetto delle norme, la correttezza dei fatti, l'assenza di errori manifesti, la motivazione e il rispetto delle garanzie procedurali.
  • Nel valutare la motivazione di una decisione BCE, possono essere considerati congiuntamente la decisione finale, il parere della commissione amministrativa del riesame e gli altri atti dello stesso procedimento, purché il destinatario possa comprendere chiaramente il ragionamento seguito.
  • Il diritto di essere ascoltati e il principio del contraddittorio risultano rispettati quando la parte ha avuto la possibilità effettiva di conoscere e contestare il criterio decisivo e di presentare osservazioni e difese.

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