Sentenza del 08/05/2019 n. 374 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla detrazione dell'IVA relativa a operazioni fittizie e sulle sanzioni applicabili. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Operazioni fittizie - Impossibilità di detrarre l'imposta - Obbligo, per l'emittente di una fattura, di assolvere l'IVA in essa indicata - Sanzione di importo pari a quello dell'IVA indebitamente detratta - Compatibilità con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava operazioni fittizie e circolari di acquisto e vendita di energia elettrica tra società dello stesso gruppo, effettuate per gli stessi quantitativi e importi, senza effettiva movimentazione dell'energia. L'Agenzia delle Entrate aveva negato alla società la detrazione dell'IVA sugli acquisti ritenuti inesistenti e aveva applicato una sanzione pari al 100% dell'IVA detratta. Parallelamente, l'IVA indicata nelle fatture di vendita restava dovuta ai sensi della normativa nazionale, pur in assenza di un effettivo danno erariale. Il giudice nazionale ha chiesto se tale disciplina fosse compatibile con i principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'IVA relativa a operazioni fittizie non è detraibile, poiché il diritto alla detrazione presuppone l'effettiva esistenza dell'operazione. È inoltre legittimo imporre all'emittente di una fattura il pagamento dell'IVA indicata, anche se l'operazione è inesistente, per evitare rischi di perdita di gettito fiscale. Tuttavia, il diritto nazionale deve consentire la rettifica o il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata quando l'emittente, anche se non in buona fede, abbia eliminato tempestivamente e completamente il rischio di perdita erariale. La Corte ha invece ritenuto incompatibile con i principi di proporzionalità e neutralità una sanzione automatica pari al 100% dell'IVA illegittimamente detratta, soprattutto quando l'IVA è stata regolarmente assolta a valle e non vi è stata alcuna perdita di gettito fiscale. La verifica concreta dell'eliminazione del rischio fiscale spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 63
Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
L'IVA diventa esigibile quando l'operazione economica è effettivamente realizzata; le operazioni meramente fittizie non costituiscono, in linea generale, operazioni reali imponibili.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 167 e 168
Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.
La detrazione presuppone l'effettivo acquisto di beni o servizi impiegati per operazioni soggette a IVA. In assenza di un'operazione reale, il diritto alla detrazione non sorge.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 203
L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.
Chi indica l'IVA in fattura è debitore dell'imposta anche se la fattura riguarda un'operazione inesistente, in funzione di tutela dell'Erario e di prevenzione del rischio di detrazioni indebite.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire ... altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Gli Stati membri possono introdurre obblighi e sanzioni per contrastare frodi ed evasioni, ma devono rispettare i principi di proporzionalità e neutralità dell'IVA.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19
È detraibile ... l'imposta assolta o dovuta ... in relazione ai beni ed ai servizi ... acquistati nell'esercizio dell'impresa.
La detrazione è ammessa solo per acquisti effettivi e inerenti all'attività economica; non può essere riconosciuta per operazioni inesistenti.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, comma 7
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato.
L'IVA indicata in una fattura fittizia resta dovuta dall'emittente, salvo la possibilità di rettifica quando sia stato eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 6, comma 6
Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta ... è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.
La Corte ha ritenuto sproporzionata, nel caso concreto, l'applicazione automatica di una sanzione pari al 100% dell'IVA detratta, perché non correlata all'effettivo danno erariale o al debito d'imposta.
Principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA
La neutralità impedisce che l'impresa sopporti definitivamente un'imposta che non rappresenta un costo economico reale, mentre la proporzionalità richiede che obblighi e sanzioni non eccedano quanto necessario per prevenire frodi e garantire la riscossione.
Massime di principio
- L'IVA sugli acquisti relativi a operazioni inesistenti non è detraibile, anche se la fattura è formalmente corretta e anche se le operazioni fittizie non hanno prodotto un vantaggio fiscale.
- L'IVA esposta in una fattura può restare dovuta dall'emittente anche quando l'operazione non è stata realmente effettuata, perché la regola mira a proteggere l'Erario dal rischio di detrazioni indebite.
- Quando non esiste alcun rischio di perdita di gettito fiscale, l'ordinamento deve consentire la rettifica o il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata, purché il rischio sia stato eliminato tempestivamente e completamente.
- La sanzione per detrazione indebita deve essere proporzionata alla gravità della violazione e alle conseguenze fiscali effettive; una sanzione automatica pari al 100% dell'imposta può essere incompatibile con il diritto dell'Unione.
- L'assenza di danno erariale non rende lecita la detrazione dell'IVA su operazioni fittizie, ma può incidere sulla debenza dell'IVA fatturata e soprattutto sulla misura della sanzione.
- La valutazione definitiva dell'assenza di rischio fiscale, della buona o mala fede e della proporzionalità della sanzione spetta al giudice nazionale sulla base delle circostanze concrete.
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