Cassazione Civile, Ordinanza n. 34530/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia origina da un decreto di liquidazione dei compensi in favore di un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato introdotto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale ha valorizzato la risultanza del registro informatico, che indicava il "visto PM", come indice dell’avvio del subprocedimento di comunicazione e della conoscibilità dell’atto. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione nelle forme prescritte; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse essere imposto al Pubblico Ministero di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso si limitava a formulare i motivi senza ricostruire chiaramente il quadro fattuale e processuale. In ogni caso, il ricorso non superava il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione di diritto era stata decisa dal Tribunale in modo conforme all’orientamento della Corte. La Corte ha ribadito che, per l’opposizione al decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, il termine è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione. Applicando tale criterio, è stata confermata l’inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta dalla Procura. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ex art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
richiamato in via di equiparazione del decreto/opposizione al modello dell’ordinanza appellabile nel rito sommario.
in assenza di notificazione o comunicazione, il termine lungo d’impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento e si applica anche ai provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
il ricorso non è scrutinabile favorevolmente quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte.
invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del decreto.
invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità del provvedimento.
richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire il quadro fattuale e processuale senza doverlo desumere solo dai motivi.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non è decisivo il solo richiamo al percorso informatico del fascicolo o alla trasmissione al pubblico ministero, occorrendo verificare il regime di impugnazione effettivamente applicabile secondo le regole processuali.
- Il ricorso per cassazione non può essere accolto quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione già consolidata della Corte, anche se la motivazione del giudice di merito presenti profili da correggere.
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