Cassazione Civile, Ordinanza n. 00718/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato un avviso di liquidazione con recupero delle imposte relative a agevolazioni fiscali fruite in relazione a un atto notarile di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli. La controversia riguardava, da un lato, la spettanza dell’agevolazione prevista dall’art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, in particolare se i terreni potessero considerarsi siti in un Comune montano e se gli elenchi richiamati dalla disciplina avessero ancora efficacia; dall’altro, la dedotta violazione della riserva di legge statale e degli artt. 23 e 117 Cost. per il rinvio a fonti regionali o amministrative. Con l’ultimo motivo la ricorrente contestava anche la decisione nella parte in cui negava il beneficio per difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le società agricole, sostenendo che la qualifica societaria bastasse per ottenere l’agevolazione. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli infondati, e ha ritenuto assorbiti gli altri, rigettando integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR e quindi la legittimità del recupero delle imposte connesse alla revoca delle agevolazioni fiscali. Ha affermato che l’agevolazione ex art. 9 d.P.R. n. 601 del 1973 spetta solo ai terreni ubicati in un Comune montano al momento della stipula e della registrazione dell’atto; poiché, secondo la disciplina sopravvenuta, il Comune interessato non aveva più tale qualifica, il beneficio non era dovuto. Inoltre, ha escluso la violazione della riserva di legge statale, osservando che la delimitazione dei Comuni montani integra un presupposto materiale individuato dalla legge, mentre la disciplina tributaria resta statale. Quanto al requisito soggettivo/oggettivo della società agricola, la Corte ha ribadito che le agevolazioni fiscali in tema di piccola proprietà contadina e società agricole richiedono il rispetto effettivo delle condizioni sostanziali previste dalla legge, non essendo sufficiente la sola veste formale della società. Ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’agevolazione fiscale compete solo ai terreni siti in un Comune montano al momento della stipula e registrazione dell’atto; se il Comune perde tale carattere, il beneficio non spetta.
Consente l’applicazione dei precedenti criteri di delimitazione dei territori montani solo in mancanza di delimitazione dei territori delle Comunità montane da parte delle Regioni.
È richiamato come disposizione che ha inciso sulla vigenza degli elenchi della Commissione censuaria centrale, ritenuti non più operativi.
art. 28 l. n. 142 del 1990
È indicato come legge statale che ha disposto la modifica dell’assetto delle zone considerate montane; poi abrogato dal d.lgs. n. 267 del 2000.
Viene richiamato come testo unico degli enti locali che ha abrogato l’art. 28 della l. n. 142 del 1990.
art. 23 Cost.
La determinazione dei Comuni montani non viola la riserva di legge statale perché la disciplina fiscale resta fissata dalla legge statale e la delimitazione del presupposto materiale è rimessa ad atti o leggi regionali nei limiti consentiti.
art. 117 Cost.
La Corte esclude la violazione del riparto di competenze, rilevando che la potestà legislativa regionale opera entro i limiti stabiliti dalla legge statale.
Per le società agricole, il riconoscimento delle agevolazioni presuppone anche i requisiti oggettivi previsti per il riordino della piccola proprietà contadina.
Le attività agricole devono essere svolte in modo effettivo e non meramente formale per beneficiare delle agevolazioni connesse alla qualifica di società agricola.
l. n. 604 del 1954
Le condizioni per il riordino della piccola proprietà contadina restano rilevanti anche per le società agricole; in particolare, la coltivazione diretta del fondo è requisito necessario.
art. 7 l. n. 604 del 1954
Prevede la decadenza dal beneficio per chi non coltivi direttamente il fondo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito nell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare la decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la dedotta omessa pronuncia sulla questione di incostituzionalità.
La doglianza sulla omessa pronuncia viene formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di carattere speciale vanno interpretate restrittivamente e spettano solo se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla norma, sia oggettivi sia soggettivi.
- Quando la legge subordina il beneficio alla localizzazione del bene in un determinato ambito territoriale, occorre guardare alla situazione esistente al momento dell’atto rilevante ai fini fiscali; una successiva perdita della qualifica territoriale esclude il beneficio se la norma richiede quella qualità al momento della stipula e registrazione.
- La delimitazione dei Comuni montani può essere affidata a fonti sublegislative o regionali senza violare la riserva di legge statale, purché la disciplina tributaria e il beneficio restino integralmente stabiliti dalla legge statale e la fonte secondaria si limiti a individuare un presupposto materiale.
- Per le società agricole non basta la qualificazione formale o la denominazione sociale per ottenere agevolazioni tributarie: è necessario provare l’effettivo esercizio dell’attività agricola e il rispetto delle condizioni sostanziali richieste dalla disciplina di favore.
- Se difettano il presupposto territoriale e quello oggettivo richiesti per l’agevolazione, gli altri motivi di ricorso che investono profili ulteriori restano assorbiti.
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