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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27133/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti di un soggetto indagato per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici continuata, per gli anni 2018-2022 e per il 2023, nonché per autoriciclaggio continuato. Il sequestro era stato disposto in relazione a somme giacenti su conti e, in via subordinata, su beni mobili e immobili fino a determinati importi. Il tribunale del riesame aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca. Nel ricorso per cassazione l'indagato deduceva, in sintesi: 1) l'erronea qualificazione dei redditi da locazione di immobili a fini ricettivi come redditi d'impresa anziché fondiari, con conseguente illegittima esclusione della cedolare secca; inoltre lamentava che, anche a voler considerare tali redditi come d'impresa, non erano stati dedotti i costi inerenti, sicché l'imposta evasa sarebbe stata sotto la soglia di punibilità; 2) l'erronea mancata considerazione di una decisione della giustizia tributaria che, per un'annualità precedente, aveva qualificato diversamente il reddito e riconosciuto la cedolare secca, assumendo che ciò dovesse incidere anche sul sequestro penale e sugli importi sequestrabili; 3) l'insussistenza degli artifici richiesti dall'art. 3 d.lgs. 74/2000, perché opzione per la cedolare secca e clausole sui rimborsi spese sarebbero state palesi e non idonee a ostacolare l'accertamento; 4) il difetto del reato presupposto e della condotta dissimulatoria necessaria per l'autoriciclaggio; 5) l'illegittima quantificazione del sequestro oltre il profitto dei reati contestati, con duplicazioni e inclusione di voci non causalmente riferibili ai delitti ipotizzati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo profilo del primo motivo, ritenendo che il tribunale del riesame avesse omesso di motivare sulla deduzione difensiva relativa ai costi inerenti all'attività d'impresa. Ha invece confermato che la qualificazione come attività d'impresa della locazione di immobili a fini ricettivi non integrava violazione di legge, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Poiché la determinazione dell'imposta evasa deve avvenire sul reddito imponibile e non sui ricavi lordi, e i costi deducibili possono essere considerati se suffragati da allegazioni fattuali idonee, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo giudizio. L'esame degli altri motivi è stato dichiarato assorbito, in quanto una eventuale evasione sotto soglia escluderebbe anche il reato presupposto dell'autoriciclaggio.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    comma 1, lett. a); art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Il superamento della soglia di punibilità va verificato sulla base dell'imposta evasa effettivamente dovuta sul reddito imponibile; i costi inerenti all'attività d'impresa possono rilevare se adeguatamente allegati e non possono essere automaticamente ignorati.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca presuppone il fumus del reato e, se la soglia di punibilità non è superata, viene meno il necessario presupposto del vincolo reale.

  • art. 325 c.p.p.

    In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanza in materia cautelare reale non è sindacabile la valutazione di fatto del giudice di merito se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della confisca, come parametro della misura reale conseguente al reato.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato dalla difesa per sostenere che gli esiti del giudizio tributario dovessero riflettersi sulla determinazione delle somme sequestrabili; la Corte non accoglie tale impostazione, ma la questione resta assorbita.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Il reato di autoriciclaggio presuppone la sussistenza del reato presupposto; se il fatto tributario è sotto soglia e quindi non penalmente rilevante, viene meno il presupposto del reato.

  • art. 648-quater c.p.

    Richiamato dalla difesa nel tema della confisca del profitto dell'autoriciclaggio.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno dell'idea che il prelievo debba riguardare il reddito netto e non il profitto lordo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo nei limiti del controllo di legittimità sulla corretta applicazione della norma, non sulla rivalutazione del fatto.

  • art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    La cedolare secca è esclusa per le locazioni poste in essere nell'esercizio di attività d'impresa.

  • art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

    Le locazioni brevi richiamano la disciplina fiscale invocata dalla difesa, ma non quando l'attività è connotata da imprenditorialità.

  • art. 25 TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    Richiamato per sostenere la qualificazione dei canoni come redditi fondiari; la Corte conferma che la qualificazione in concreto come impresa dipende dalle modalità organizzate e continuative dell'attività.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni cautelari reali, la qualificazione dell'attività come imprenditoriale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
  • Ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità nei reati tributari, l'imposta evasa deve essere calcolata sul reddito imponibile e non sui ricavi lordi; i costi inerenti all'attività possono essere considerati solo se risultano supportati da specifiche allegazioni fattuali che ne rendano certa o quantomeno ragionevolmente plausibile l'esistenza.
  • Se la deduzione difensiva sui costi deducibili è specificamente proposta e il giudice di merito non vi si confronta, la motivazione è carente e l'ordinanza cautelare va annullata con rinvio.
  • La sussistenza del reato di autoriciclaggio presuppone quella del reato presupposto; ove il fatto presupposto risulti non penalmente rilevante per difetto di soglia, viene meno anche il fumus dell'autoriciclaggio.
  • Le misure reali finalizzate alla confisca devono essere parametrate al profitto o prodotto effettivamente confiscabile del reato, evitando duplicazioni e computi eccedenti il nesso causale con la fattispecie contestata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaRiciclaggioSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariDelitti economiciProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfiscaOnere della prova

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