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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02197/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa per il pagamento di lavori di restauro e risanamento che si assumevano eseguiti nei confronti del de cuius dei resistenti. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello di Ancona aveva poi rigettato l'appello dell'impresa, ritenendo utilizzabili fatture acquisite in appello. In cassazione l'impresa ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello applicato erroneamente la disciplina previgente e ammesso nuovi mezzi di prova in appello, e la violazione degli artt. 115, 116, 184 c.p.c. e 2697 c.c. per avere posto a base della decisione documenti prodotti tardivamente e irritualmente in primo grado senza autorizzazione del giudice istruttore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il rilievo generale sulla disciplina dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile, chiarendo che per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012 vige il divieto di nuovi mezzi di prova e documenti in appello, senza rilevanza dell'indispensabilità, salva la prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado. Tuttavia ha affermato che i motivi erano privi di autosufficienza, perché non chiarivano se la censura riguardasse l'originale di fatture già prodotte in copia in primo grado, che non costituirebbe nuova produzione, oppure altri documenti non specificamente considerati dalla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello, per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, opera il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti; non conta l'indispensabilità, salvo la dimostrazione della non imputabilità della mancata produzione in primo grado.

  • d.l. n. 83 del 2012

    La novella ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012.

  • l. n. 134 del 2012

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012, rendendo vigente la nuova disciplina delle prove in appello.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardiva produzione documentale in primo grado senza autorizzazione del giudice istruttore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la censura non è stata accolta per carenze di specificità e autosufficienza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata richiamata la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l'importo del contributo unificato richiamato ai fini del raddoppio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, non è ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova o documenti; l'eventuale indispensabilità non rileva più, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
  • Il deposito in appello dell'originale di un documento di cui la copia era già stata ritualmente prodotta in primo grado non integra una nuova produzione vietata, ma può costituire mera regolarizzazione formale.
  • Il ricorso per cassazione che contesti l'utilizzo di documenti o prove deve essere autosufficiente: il ricorrente deve specificare con precisione quali documenti siano stati prodotti, in quale fase, e quale sia stata la concreta rilevanza della loro ammissione o utilizzazione.
  • Le censure fondate sulla violazione delle norme sulla prova e sulla valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili se non chiariscono in modo specifico il contenuto della produzione contestata e il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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