Sentenza del 09/09/2016 n. 18821 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Condono previsto dalla l. n. 289 del 2002 - Omessa presentazione della dichiarazione integrativa per via telematica - Conseguenze - Mancato perfezionamento del condono - Versamento tempestivo dei maggiori importi - Irrilevanza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano la legittimità delle cartelle di pagamento emesse in seguito alla definitività degli avvisi di accertamento relativi a una plusvalenza non dichiarata. Sostenevano che il condono fiscale previsto dagli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 si fosse perfezionato grazie al tempestivo versamento delle somme dovute, nonostante l'intermediario abilitato avesse omesso di trasmettere telematicamente le dichiarazioni integrative. Invocavano inoltre la validità delle dichiarazioni cartacee, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la buona fede, il comportamento dell'Ufficio e l'esistenza di precedenti avvisi o sentenze favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per il perfezionamento del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, la presentazione telematica della dichiarazione integrativa entro i termini è un adempimento imprescindibile. Il solo pagamento tempestivo delle somme non è sufficiente, perché la dichiarazione consente all'Amministrazione di verificare la base imponibile e la correttezza degli importi versati. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o perché proposte tardivamente. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
"in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati"
La presentazione telematica della dichiarazione integrativa entro i termini costituisce requisito necessario per perfezionare il condono; il pagamento delle somme dovute, anche se tempestivo, non può sostituirla.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla legittimità delle cartelle di pagamento e agli adempimenti connessi alla riscossione, ma non interpretato dalla Corte in senso favorevole alle loro pretese.
Costituzione, artt. 3, 53 e 97
Richiamati dalle ricorrenti a sostegno dei principi di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione; tali richiami non hanno superato il requisito formale della dichiarazione telematica previsto dalla disciplina del condono.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e amministrazione non consente di ritenere perfezionato un condono quando manca un adempimento espressamente richiesto dalla legge.
Il richiamo al giudicato esterno è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per la mancanza dell'attestazione relativa alle sentenze prodotte.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali caratterizzati da una procedura formale, il pagamento delle somme non è normalmente sufficiente: devono essere rispettati anche gli adempimenti dichiarativi e le modalità di trasmissione espressamente previste.
- L'omissione dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica ricade, di regola, nella sfera di responsabilità del contribuente e non rende equivalente una dichiarazione cartacea non prevista dalla legge.
- Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può eliminare un requisito procedurale quando tale requisito serve all'Amministrazione per verificare la base imponibile e la correttezza del calcolo.
- La buona fede e la collaborazione con l'amministrazione possono incidere sulle conseguenze del comportamento, ma non sostituiscono un adempimento indispensabile per il perfezionamento della sanatoria.
- Le eccezioni relative a giudicati esterni, atti precedenti o somme già versate devono essere dedotte tempestivamente e documentate in modo specifico; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare la prova della trasmissione telematica, della ricezione e dei versamenti, verificando che dichiarazione e pagamento siano entrambi effettuati entro i termini di legge.
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