Sentenza del 09/09/2016 n. 1772 - Comm. Trib. Prov. Genova
Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - delega di firma - art. 42, D.P.R. n. 600/73 - invalidità della "delega collettiva"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delega collettiva è stata ritenuta inidonea a soddisfare i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza. Ne consegue l'invalidità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento e, in assenza di una valida delega o della prova del corretto esercizio del potere delegato da parte dell'Amministrazione, l'illegittimità dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, poiché sottoscritto da un funzionario sulla base di una delega collettiva. Secondo il principio richiamato, una delega di firma valida deve indicare le specifiche esigenze di servizio, l'ambito e i limiti del potere conferito, le generalità del delegato, il collegamento con lo specifico provvedimento e una durata determinata. La delega collettiva, riferita genericamente a una tipologia di atti e a uno o più funzionari, non dimostra invece un collegamento effettivo con l'atto concretamente sottoscritto.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La delega deve essere specifica e l'Amministrazione deve poter dimostrare la legittimità del potere di firma esercitato.
Massime di principio
- Una delega di firma amministrativa non dovrebbe essere generica o indeterminata: deve identificare il delegato, definire i limiti del potere, indicare la durata e collegarsi concretamente agli atti che possono essere sottoscritti.
- Una delega collettiva riferita indistintamente a più funzionari o a una categoria generale di provvedimenti può essere insufficiente se non consente di verificare chi fosse effettivamente legittimato a firmare lo specifico atto.
- In caso di contestazione, spetta all'Amministrazione produrre e dimostrare l'esistenza, la validità e il corretto esercizio della delega, non essendo sufficiente richiamarla in modo generico.
- La carenza della valida sottoscrizione, quando non sia dimostrata la legittimazione del firmatario, può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
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