Sentenza del 09/09/2016 n. 17807 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al recupero dell'IVA dichiarata e detratta per l'anno d'imposta 1989, sostenendo che l'avviso di rettifica, atto presupposto della cartella, non gli fosse stato validamente notificato. In particolare, ha contestato l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 per i casi di irreperibilità assoluta, affermando che la sua residenza risultava ancora nel luogo indicato nei certificati anagrafici ed elettorali. Ha inoltre sostenuto che la relata non riportasse le ricerche effettuate dal notificatore per verificare l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune e che la sentenza d'appello fosse motivata in modo insufficiente o contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto valida la notifica effettuata secondo la procedura per l'irreperibilità assoluta, poiché il pubblico ufficiale aveva attestato che il contribuente risultava 'sloggiato' dall'indirizzo conosciuto. Tale attestazione, in quanto contenuta in un atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso; nel caso concreto il contribuente non aveva proposto querela di falso. I certificati anagrafici ed elettorali, attestando soltanto la residenza formale, non erano idonei a superare quanto constatato in loco dal notificatore. La Corte ha inoltre chiarito che non è necessaria l'indicazione esplicita nella relata delle ricerche svolte, poiché esse possono risultare implicitamente dal regolare svolgimento della procedura notificatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La disposizione disciplina la notificazione in caso di irreperibilità assoluta, cioè quando nel Comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In tale ipotesi la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso all'albo comunale e il decorso di otto giorni.
Art. 140 c.p.c.
La norma è richiamata per disciplinare la notificazione nei casi di irreperibilità relativa.
Quando il destinatario è temporaneamente assente dal proprio domicilio fiscale, ma l'abitazione, l'ufficio o l'azienda esistono, sono necessari il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e la raccomandata informativa, con perfezionamento al ricevimento o decorso del termine previsto.
Artt. 137 e seguenti c.p.c.
La notificazione è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le modifiche previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Le notifiche degli atti tributari seguono, in via generale, le regole del codice di procedura civile, salvo le specifiche deroghe stabilite dalla normativa tributaria.
Art. 48 disposizioni di attuazione c.p.c.
La norma è richiamata con riferimento al contenuto dell'avviso di deposito.
Individua il contenuto dell'avviso da affiggere nei casi di notifica mediante deposito presso la casa comunale.
Artt. 2699 e seguenti c.c.
L'attestazione del pubblico ufficiale costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso.
La relata del notificatore prova fino a querela di falso i fatti che il pubblico ufficiale dichiara avvenuti in sua presenza, compresa la circostanza che il destinatario sia risultato 'sloggiato'.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
I motivi di ricorso in cassazione sono stati ritenuti infondati, non essendo emersi né una violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 né un vizio decisivo della motivazione.
Corte costituzionale, sentenze n. 258 del 2012 e n. 3 del 2010
Le pronunce sono richiamate per la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta e per gli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica.
La giurisprudenza costituzionale conferma che le due forme di irreperibilità richiedono procedure differenti e che, nell'irreperibilità assoluta, non è necessaria la raccomandata informativa.
Massime di principio
- La residenza anagrafica o elettorale meramente formale non prevale necessariamente sull'accertamento concreto del notificatore, che abbia verificato sul posto che il destinatario è 'sloggiato'.
- La relata di notifica redatta da un pubblico ufficiale ha efficacia probatoria privilegiata sui fatti direttamente constatati o sulle dichiarazioni ricevute; per contestarli efficacemente può essere necessaria una querela di falso.
- Occorre distinguere irreperibilità relativa e assoluta: nella prima esiste il domicilio ma il destinatario è temporaneamente assente e sono richiesti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.; nella seconda il domicilio fiscale è oggettivamente inidoneo e si applica la procedura dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973.
- In caso di irreperibilità assoluta, la relata non deve necessariamente descrivere in modo analitico tutte le ricerche effettuate, se il regolare svolgimento della procedura consente di desumerne l'esecuzione.
- Per contestare una notifica tributaria non è sufficiente dimostrare la permanenza della residenza formale: occorre provare, in modo concreto, che nel luogo indicato esistesse effettivamente un'abitazione, un ufficio o un'azienda presso cui il contribuente fosse reperibile.
- La nullità dell'atto presupposto può incidere sulla cartella successiva, ma la contestazione deve essere supportata da una prova specifica dell'invalidità della notifica dell'atto presupposto.
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