Sentenza del 09/09/2016 n. 1453 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Successioni e donazioni - Costituzione di un trust - Assoggettamento all'imposta proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. La costituzione del trust comporta la segregazione patrimoniale dei beni e la costituzione di un vincolo di destinazione; inoltre, il trust è considerato un soggetto di diritto e il conferimento dei beni integra un trasferimento patrimoniale da un soggetto a un altro. Di conseguenza, l'operazione è soggetta all'imposta sulle donazioni in misura proporzionale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale alla costituzione di un trust e al conferimento dei beni, sostenendo implicitamente che l'operazione non comportasse un trasferimento patrimoniale definitivo o che dovesse essere assoggettata a imposizione diversa o in misura fissa. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262/2006, in relazione alla costituzione di vincoli di destinazione e alla natura del trust.
Norme richiamate
Dispone la disciplina fiscale dei vincoli di destinazione, includendo la costituzione di tali vincoli nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La costituzione di un vincolo di destinazione mediante trust rientra nell'ambito applicativo dell'imposta sulle donazioni.
Prevede l'applicazione in misura proporzionale dell'imposta sulle donazioni anche alla costituzione di vincoli di destinazione.
Quando il trust determina la segregazione patrimoniale dei beni e la costituzione di un vincolo di destinazione, l'atto istitutivo e il conferimento sono assoggettati all'imposta proporzionale.
Massime di principio
- La costituzione di un trust che comporta la segregazione di beni e la creazione di un vincolo di destinazione può essere assoggettata all'imposta sulle donazioni in misura proporzionale.
- Ai fini fiscali, il conferimento di beni nel trust può essere qualificato come trasferimento patrimoniale, anche se il trasferimento è finalizzato alla gestione o destinazione dei beni secondo lo scopo del trust.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia l'esistenza di un effettivo vincolo di destinazione sia la disciplina fiscale applicabile al trasferimento dei beni, senza presumere automaticamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
- La qualificazione del trust come soggetto di diritto può incidere sulla valutazione dell'operazione, poiché il passaggio dei beni dal disponente al trust può essere considerato un trasferimento da un soggetto a un altro.
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