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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 1453 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Successioni e donazioni - Costituzione di un trust - Assoggettamento all'imposta proporzionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. La costituzione del trust comporta la segregazione patrimoniale dei beni e la costituzione di un vincolo di destinazione; inoltre, il trust è considerato un soggetto di diritto e il conferimento dei beni integra un trasferimento patrimoniale da un soggetto a un altro. Di conseguenza, l'operazione è soggetta all'imposta sulle donazioni in misura proporzionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale alla costituzione di un trust e al conferimento dei beni, sostenendo implicitamente che l'operazione non comportasse un trasferimento patrimoniale definitivo o che dovesse essere assoggettata a imposizione diversa o in misura fissa. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262/2006, in relazione alla costituzione di vincoli di destinazione e alla natura del trust.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La costituzione di un trust che comporta la segregazione di beni e la creazione di un vincolo di destinazione può essere assoggettata all'imposta sulle donazioni in misura proporzionale.
  • Ai fini fiscali, il conferimento di beni nel trust può essere qualificato come trasferimento patrimoniale, anche se il trasferimento è finalizzato alla gestione o destinazione dei beni secondo lo scopo del trust.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia l'esistenza di un effettivo vincolo di destinazione sia la disciplina fiscale applicabile al trasferimento dei beni, senza presumere automaticamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
  • La qualificazione del trust come soggetto di diritto può incidere sulla valutazione dell'operazione, poiché il passaggio dei beni dal disponente al trust può essere considerato un trasferimento da un soggetto a un altro.

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