Sentenza del 09/09/2016 n. 3539 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, con i quali il Comune aveva rideterminato la superficie tassabile in 144 mq sulla base delle planimetrie e dei dati catastali acquisiti dall'Amministrazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva escluso dalla tassazione 22 mq, costituiti da un posto auto coperto e da ripostigli, ritenendoli non suscettibili di produrre rifiuti. Il Comune ha appellato tale decisione sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare concretamente la non tassabilità delle superfici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e confermato integralmente gli avvisi di accertamento. Ha stabilito che la destinazione catastale a posto auto coperto o ripostiglio non è, da sola, sufficiente a escludere la tassazione, poiché tali locali sono annessi all'abitazione e presumibilmente soggetti alla presenza umana e alla produzione di rifiuti. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, mediante elementi obiettivi o idonea documentazione, l'effettiva inutilizzabilità o l'inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti
La norma introduce una presunzione relativa secondo cui i locali e le aree detenuti o occupati sono potenzialmente produttivi di rifiuti e quindi soggetti alla TARSU, indipendentemente dalla loro specifica destinazione catastale.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
Non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno
L'onere di provare l'esenzione o la non assoggettabilità della superficie grava sul proprietario o detentore, che deve indicare e documentare circostanze obiettive dimostranti l'impossibilità di produrre rifiuti.
Cassazione civile, sentenza n. 19459/2003
La presunzione di produzione di rifiuti può essere superata dal contribuente attraverso la denuncia delle circostanze esonerative e la prova concreta che le aree, per natura, uso stabile o condizioni oggettive, non siano utilizzabili o non possano produrre rifiuti.
Massime di principio
- Per la TARSU, la detenzione o occupazione di un locale comporta normalmente la presunzione che esso produca rifiuti e sia quindi tassabile.
- La sola categoria catastale o la denominazione del locale, come ripostiglio, garage o posto auto coperto, non determina automaticamente l'esenzione.
- Chi invoca la non tassabilità di una superficie deve fornire una prova concreta e documentata della sua effettiva inutilizzabilità o dell'assenza di condizioni idonee alla produzione di rifiuti.
- Le pertinenze dell'abitazione possono essere tassate quando risultano accessibili, utilizzabili o comunque collegate alla presenza umana, anche se non costituiscono abitazione principale.
- Per ottenere l'esclusione dalla tassa è opportuno indicare tempestivamente la situazione nella denuncia originaria o di variazione e produrre elementi oggettivi, quali inagibilità, inutilizzabilità, assenza di utenze o caratteristiche strutturali incompatibili con l'uso.
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