Sentenza del 09/09/2016 n. 17808 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine alla rivendita di autovetture usate acquistate senza IVA. Dai documenti di circolazione risultava che i veicoli erano stati precedentemente intestati a società spagnole di capitali esercenti attività di autonoleggio. Secondo l'Amministrazione, tali società avevano acquistato i veicoli nell'ambito della propria attività d'impresa e avevano verosimilmente detratto l'IVA a monte; pertanto, la successiva cessione avrebbe dovuto essere assoggettata al regime IVA ordinario. La contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente l'annotazione formale del regime del margine nelle fatture. La Corte ha ritenuto che spettasse alla contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali del regime speciale e verificare, con particolare diligenza, la posizione dei cedenti originari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. È stata quindi confermata la legittimità del recupero della maggiore IVA. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Il regime del margine è un regime IVA speciale e derogatorio, applicabile solo se il cedente non ha detratto l'IVA sull'acquisto e ricorrono gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. La mancata prova di tali presupposti da parte del cessionario comporta l'inapplicabilità del regime.
L'onere della prova della sussistenza dei presupposti che giustificano l'applicazione del regime del margine grava sul contribuente che intende avvalersene, soprattutto quando l'Amministrazione abbia fornito elementi oggettivi contrari.
Consente di denunciare in cassazione, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizi della motivazione o dell'esame dei fatti decisivi, nei limiti applicabili al giudizio.
Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, di decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Direttiva 2006/112/CE, art. 314
Il regime del margine costituisce un regime particolare dell'IVA che deroga al sistema ordinario e deve essere interpretato restrittivamente, in presenza dei relativi presupposti.
Principio unionale di contrasto alle frodi IVA
L'operatore non può invocare la buona fede se sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza richiesta, di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA. Può fare affidamento sulla liceità dell'operazione solo dopo aver adottato tutte le verifiche ragionevolmente esigibili.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine non si applica automaticamente perché la fattura lo indica formalmente: il contribuente deve verificare e poter provare i presupposti sostanziali, inclusa la mancata detrazione dell'IVA a monte.
- Quando i veicoli provengono da società di leasing, autonoleggio o soggetti che li hanno utilizzati nell'attività d'impresa, si presume normalmente che l'IVA sia stata detratta; in tali casi la rivendita tende a ricadere nel regime IVA ordinario.
- Il cessionario professionale ha un particolare obbligo di diligenza e deve esaminare documenti come libretti di circolazione, identità e attività economica dei cedenti originari, non limitandosi alla regolarità formale della fattura.
- La presenza di società di capitali estere, veicoli utilizzati per autonoleggio e passaggi intracomunitari costituisce un insieme di elementi oggettivi idonei a far presumere l'assenza dei requisiti per il regime del margine.
- In un eventuale contenzioso, una volta forniti dall'Amministrazione elementi concreti e documentali contrari, spetta al contribuente dimostrare specificamente che l'IVA non è stata detratta e che il cedente rientrava tra i soggetti abilitati al regime speciale.
- La buona fede non è sufficiente se il contribuente avrebbe potuto riconoscere, con la normale diligenza professionale, l'irregolarità dell'operazione o il rischio di frode IVA.
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