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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04140/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva assoggettato a imposta proporzionale di registro, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale, una sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal dante causa della contribuente, subordinando il trasferimento di una quota di immobile al pagamento del prezzo residuo. La Corte di merito aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso, ritenendo non dovuta l'imposizione proporzionale in ragione di vicende successive, tra cui la rinuncia agli appelli e l'estinzione del processo, nonché il successivo decreto di trasferimento dell'immobile. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un solo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c., 37, 163 e tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, art. 10 d.lgs. 23/2011, sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta proporzionale e che gli eventi successivi non incidono sulla tassazione dell'atto. La contribuente ha resistito eccependo in via preliminare la tardività del ricorso perché notificato dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, e nel merito ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del prezzo, sconta imposta proporzionale e non fissa; ciò perché conta il contenuto dell'atto tassato e il pagamento del prezzo costituisce una condizione meramente potestativa che non impedisce l'applicazione dell'art. 27 d.P.R. 131/1986. Ha inoltre precisato che la successiva estinzione del processo di appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non travolge la sentenza di merito, e che il successivo decreto di trasferimento integra un diverso atto, autonomamente tassabile. Ha respinto anche l'eccezione di tardività del ricorso notificato via PEC oltre le ore 21, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 e il principio per cui la notifica si perfeziona per il notificante con la generazione della ricevuta di accettazione entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, condannandola alle spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva che dispone il trasferimento del bene in favore del promissario acquirente è rilevante ai fini dell'imposta di registro in quanto atto traslativo tassabile in base al suo contenuto.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    Non è applicabile nella fattispecie per escludere l'imposizione proporzionale, perché i successivi sviluppi non incidono sulla tassazione dell'atto sentenza.

  • art. 1 tariffa parte prima d.P.R. 131/1986

    Richiamato quale base normativa della tassazione proporzionale degli atti traslativi.

  • art. 8 tariffa parte prima d.P.R. 131/1986

    Richiamato tra le norme della tariffa applicabili alla tassazione dell'atto.

  • art. 10 d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante in materia di imposta di registro.

  • art. 163 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante in materia di imposta di registro.

  • art. 27 d.P.R. 131/1986

    Le condizioni che dipendono dalla mera volontà dell'acquirente non rendono l'atto soggetto a condizione sospensiva ai fini dell'imposta di registro; pertanto la sentenza ex art. 2932 c.c. resta imponibile in misura proporzionale.

  • art. 310 c.p.c.

    L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito già pronunciate.

  • art. 16-septies d.l. 179/2012

    La sua disciplina sul perfezionamento della notifica oltre le ore 21 è stata superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 77 d.P.R. 131/1986

    Richiamato dalla Corte come non applicabile alla fattispecie ai fini del rimborso.

  • Corte cost. n. 75/2019

    Ha dichiarato illegittima la disciplina che non prevedeva il perfezionamento della notifica per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione anche se avvenuta dopo le ore 21.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la tassazione di una sentenza va determinata avendo riguardo al contenuto dell'atto giudiziale, non agli eventi successivi che incidano sul rapporto sostanziale o sul processo.
  • La sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del prezzo, è soggetta a imposta di registro proporzionale, poiché il pagamento del corrispettivo non integra una vera condizione sospensiva ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 131/1986.
  • L'estinzione del processo di impugnazione non elimina l'efficacia della sentenza di merito già pronunciata, sicché non può incidere retroattivamente sulla tassazione del provvedimento.
  • Un successivo atto di trasferimento del medesimo o di altro bene costituisce un autonomo presupposto impositivo e non modifica la tassazione della precedente sentenza già registrata.
  • La notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione è tempestiva se la ricevuta di accettazione del gestore del mittente è generata entro le ore 24 dell'ultimo giorno del termine, secondo il principio di scissione degli effetti della notifica post Corte cost. n. 75/2019.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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