Cassazione Penale, Sentenza n. 12139/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Parisi ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, denunciando inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la misura era motivata in modo manifestamente illogico e contraddittorio: il pericolo di reiterazione sarebbe stato fondato su un unico "carico pendente" e l'inidoneità della misura domiciliare presidiata sarebbe stata giustificata con una formula di stile, senza adeguata valutazione dei mezzi meno afflittivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Ha confermato che la valutazione delle esigenze cautelari era corretta: in sede di perquisizione erano stati sequestrati stupefacenti suddivisi in dosi e materiale per il confezionamento, nonché un'arma clandestina carica; tali elementi, uniti a un precedente arresto del ricorrente (febbraio 2022) e al fatto che le condotte erano state commesse in ambiente domestico anche mentre era sottoposto a misure non custodiali, giustificavano il pericolo di reiterazione e l'inefficacia della sola misura domiciliare (seppur con controllo elettronico). Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta logica e non contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somme di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'adozione dell'ordinanza in sede di riesame; utilizzata per inquadrare l'atto impugnato e la procedura seguita dal Tribunale nella conferma della custodia cautelare
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Riferimento alla normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti; la contestazione penale per detenzione e spaccio ha costituito la base della gravità indiziaria (non contestata) e dell'esigenza cautelare
legge 110/1975, art. 23, comma 3
Normativa in materia di armi richiamata per il rinvenimento di un'arma clandestina; utilizzata per valorizzare la pericolosità e i possibili collegamenti dell'indagato con ambienti criminali
Articolo relativo alla ricettazione (o altra fattispecie indicata nel provvedimento); citato tra le ipotesi di reato contestate e considerato nel quadro indiziario
Disciplina i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura; la Corte ha applicato tale principio per valutare proporzionalità, adeguatezza e necessità della custodia rispetto alle esigenze di prevenzione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (trasmissione atti in relazione a misure e registri); il provvedimento ordina l'invio alla cancelleria per tali adempimenti
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in relazione al regime di esonero o meno dalle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per esonero e ha condannato il ricorrente
Massime di principio
- La carenza di precedenti penali non esclude la sussistenza di pericolo di reiterazione: comportamenti concreti, anche extra-processuali, possono dimostrare la pericolosità personale.
- Il rinvenimento di un'arma clandestina e di stupefacenti organizzati in dosi e con materiale per il confezionamento è elemento altamente significativo per valutare collegamenti con ambienti criminali e il rischio di recidiva.
- La commissione di reati in ambiente domestico, e in particolare la reiterazione mentre l'indagato è sottoposto a misure non custodiali, indica una maggiore inefficacia delle misure domiciliari (anche con controllo elettronico).
- Le censure sull'insufficienza della motivazione in sede di impugnazione devono essere sostenute da allegazioni e prove concrete; la mera enunciazione di genericità non è sufficiente per inferire vizio motivazionale.
- La scelta della misura cautelare deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza: la misura più afflittiva è giustificata se le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da misure meno gravose.
- In situazioni analoghe, per contrastare efficacemente una custodia cautelare occorre dimostrare specifici errori logico-giuridici nel giudizio di necessità/adeguatezza o fornire elementi nuovi che elimino il presupposto dell'attualità del pericolo di reiterazione.
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