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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12139/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Parisi ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, denunciando inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la misura era motivata in modo manifestamente illogico e contraddittorio: il pericolo di reiterazione sarebbe stato fondato su un unico "carico pendente" e l'inidoneità della misura domiciliare presidiata sarebbe stata giustificata con una formula di stile, senza adeguata valutazione dei mezzi meno afflittivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Ha confermato che la valutazione delle esigenze cautelari era corretta: in sede di perquisizione erano stati sequestrati stupefacenti suddivisi in dosi e materiale per il confezionamento, nonché un'arma clandestina carica; tali elementi, uniti a un precedente arresto del ricorrente (febbraio 2022) e al fatto che le condotte erano state commesse in ambiente domestico anche mentre era sottoposto a misure non custodiali, giustificavano il pericolo di reiterazione e l'inefficacia della sola misura domiciliare (seppur con controllo elettronico). Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta logica e non contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somme di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'adozione dell'ordinanza in sede di riesame; utilizzata per inquadrare l'atto impugnato e la procedura seguita dal Tribunale nella conferma della custodia cautelare

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Riferimento alla normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti; la contestazione penale per detenzione e spaccio ha costituito la base della gravità indiziaria (non contestata) e dell'esigenza cautelare

  • legge 110/1975, art. 23, comma 3

    Normativa in materia di armi richiamata per il rinvenimento di un'arma clandestina; utilizzata per valorizzare la pericolosità e i possibili collegamenti dell'indagato con ambienti criminali

  • cod. pen., art. 648

    Articolo relativo alla ricettazione (o altra fattispecie indicata nel provvedimento); citato tra le ipotesi di reato contestate e considerato nel quadro indiziario

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura; la Corte ha applicato tale principio per valutare proporzionalità, adeguatezza e necessità della custodia rispetto alle esigenze di prevenzione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (trasmissione atti in relazione a misure e registri); il provvedimento ordina l'invio alla cancelleria per tali adempimenti

  • Corte costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata in relazione al regime di esonero o meno dalle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per esonero e ha condannato il ricorrente

Massime di principio

  • La carenza di precedenti penali non esclude la sussistenza di pericolo di reiterazione: comportamenti concreti, anche extra-processuali, possono dimostrare la pericolosità personale.
  • Il rinvenimento di un'arma clandestina e di stupefacenti organizzati in dosi e con materiale per il confezionamento è elemento altamente significativo per valutare collegamenti con ambienti criminali e il rischio di recidiva.
  • La commissione di reati in ambiente domestico, e in particolare la reiterazione mentre l'indagato è sottoposto a misure non custodiali, indica una maggiore inefficacia delle misure domiciliari (anche con controllo elettronico).
  • Le censure sull'insufficienza della motivazione in sede di impugnazione devono essere sostenute da allegazioni e prove concrete; la mera enunciazione di genericità non è sufficiente per inferire vizio motivazionale.
  • La scelta della misura cautelare deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza: la misura più afflittiva è giustificata se le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da misure meno gravose.
  • In situazioni analoghe, per contrastare efficacemente una custodia cautelare occorre dimostrare specifici errori logico-giuridici nel giudizio di necessità/adeguatezza o fornire elementi nuovi che elimino il presupposto dell'attualità del pericolo di reiterazione.

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