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Sentenza

Sentenza del 02/05/2019 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

SANZIONI - credito IVA - compensazione - modalità - pagamento tramite "home banking" e non tramite "Fisconline" o "Entratel" - irrogazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/97 - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva compensato, mediante modelli F24, un credito IVA relativo al 2010 e un credito IVA infrannuale per importi superiori a 10.000 euro, utilizzando il canale home banking anziché i servizi telematici Fisconline o Entratel messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. L'Ufficio aveva applicato la sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/1997, ritenendo violati gli obblighi previsti per la trasmissione delle compensazioni. La società ha contestato l'applicazione della sanzione, sostenendo che i dati erano stati comunque acquisiti dall'Amministrazione, che la compensazione era andata a buon fine, che non vi era stato alcun danno erariale e che l'art. 11 riguardava omissioni o irregolarità informative, non l'utilizzo di un canale telematico diverso.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'atto di contestazione. Ha ritenuto che l'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/1997 sanzioni esclusivamente l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni dovute all'Ufficio e non possa essere applicato, per il principio di tassatività delle sanzioni amministrative, al semplice utilizzo di un diverso canale di pagamento. Poiché la compensazione era stata regolarmente acquisita, era andata a buon fine e non aveva compromesso né l'erario né l'attività di controllo, non era applicabile alcuna sanzione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 49-bis, d.l. 4 luglio 2006

    I soggetti [...] che intendono effettuare la compensazione [...] sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

    La disposizione impone l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia per determinate compensazioni, ma non prevede, secondo la sentenza, che la violazione della modalità tecnica sia automaticamente punibile con la sanzione prevista per omissioni informative.

  • Art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 471/1997

    L'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria [...] o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

    La norma riguarda obblighi di comunicazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri. Non può essere estesa, in via analogica, all'utilizzo di un canale telematico diverso da quello prescritto.

  • Art. 25 Costituzione

    Il principio di tassatività, applicabile anche alle sanzioni amministrative, impedisce di irrogare una sanzione in assenza di una precisa previsione normativa riferibile alla condotta contestata.

  • Art. 3, d.lgs. n. 472/1997

    Ribadisce, nell'ambito delle sanzioni tributarie, il principio di legalità e tassatività, escludendo l'applicazione analogica delle norme sanzionatorie.

  • Art. 10, comma 3, legge n. 212/2000

    Esclude l'applicazione di sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle funzioni di controllo e non incide sulla determinazione del tributo o sul suo versamento. Nel caso concreto, la compensazione corretta e acquisita dall'Amministrazione non aveva prodotto danno erariale né ostacolato i controlli.

  • Art. 17, d.lgs. n. 241/1997

    Costituisce la disciplina generale della compensazione mediante modello F24, nell'ambito della quale si collocano gli obblighi relativi all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia.

  • Art. 1228 c.c.

    La sentenza richiama la norma per qualificare, in termini civilistici, l'utilizzo di un intermediario o ausiliario diverso da quello prescritto: si tratta di una violazione della modalità operativa, distinta dall'omissione di una comunicazione.

Massime di principio

  • Una sanzione tributaria può essere applicata solo quando la condotta accertata rientra esattamente nella fattispecie descritta dalla norma sanzionatoria; non è consentita un'estensione analogica a comportamenti diversi.
  • L'utilizzo di un canale telematico non autorizzato per una compensazione non equivale automaticamente all'omissione o all'incompletezza di una comunicazione.
  • Se la compensazione è stata effettivamente acquisita, accettata e non contestata quanto alla spettanza del credito, l'assenza di danno erariale e di ostacoli ai controlli può escludere l'applicazione della sanzione secondo il principio di proporzionalità e l'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.
  • La violazione di una prescrizione procedurale non è necessariamente sanzionabile se manca una specifica disposizione che individui quella condotta come illecito amministrativo.
  • Questa interpretazione non elimina il rischio operativo derivante dall'uso di canali diversi da quelli prescritti: l'operazione potrebbe essere rifiutata o non acquisita. La regolarità sostanziale della compensazione e la sua corretta registrazione restano elementi decisivi.
  • La pronuncia riguarda una specifica fattispecie e non autorizza in generale a ignorare le modalità telematiche previste dall'Amministrazione; in situazioni analoghe occorre verificare sia la norma sanzionatoria applicata sia l'eventuale esistenza di un danno, di un'omissione informativa o di un concreto pregiudizio ai controlli.

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