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Sentenza

Sentenza del 02/05/2019 n. 347 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul fatto generatore ed esigibilità dell'IVA per la realizzazione di prestazioni edili o di montaggio. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 66 - Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta - Momento in cui è effettuata la prestazione di servizi - Lavori edili e di montaggio - Presa in considerazione del momento della ricezione dei lavori prevista nel contratto di prestazione di servizi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il parere fiscale secondo cui l'IVA sui lavori edili o di montaggio diventava esigibile alla data di emissione della fattura oppure, in caso di fattura omessa o tardiva, allo scadere di 30 giorni dalla realizzazione effettiva dei lavori. Sosteneva invece che, in base alle clausole contrattuali, la prestazione dovesse considerarsi effettuata solo con la ricezione formale dei lavori da parte del committente o del direttore dei lavori, poiché tale fase consentiva di verificare la conformità dell'opera, imporre eventuali correzioni e determinare definitivamente il corrispettivo.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva IVA non impedisce di considerare la ricezione formale dei lavori come momento di effettuazione della prestazione, anche in caso di mancata o tardiva fatturazione. Ciò è ammesso quando la ricezione sia prevista dal contratto, rifletta la realtà economica e commerciale del settore, corrisponda al completamento effettivo della prestazione e determini in modo definitivo l'importo dovuto. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tali condizioni. La Corte non ha quindi riconosciuto automaticamente la tesi della ricorrente, ma ha fornito un'interpretazione favorevole alla possibilità di posticipare il momento di esigibilità dell'IVA alla ricezione formale. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 63

    Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

    La regola generale collega il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA al momento in cui la prestazione di servizi è effettivamente effettuata.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 66, primo comma, lettera c)

    In caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato [...] a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

    Gli Stati membri possono stabilire un termine di esigibilità dell'IVA in caso di mancata o tardiva fatturazione, ma tale termine deve decorrere dal momento effettivo del fatto generatore.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 222

    Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.

    La disciplina dei termini di fatturazione nazionale rileva per determinare il termine entro il quale l'IVA diventa esigibile secondo l'articolo 66.

  • Legge polacca sull'IVA dell'11 marzo 2004, articolo 19a, paragrafi 5 e 7

    Se il soggetto passivo non ha emesso una fattura o l'ha emessa tardivamente, il debito d'imposta sorge alla scadenza dei termini di emissione delle fatture.

    La normativa polacca collega, per i servizi edili e di montaggio, l'esigibilità dell'IVA alla fatturazione e, in mancanza o tardività, alla scadenza del termine previsto.

  • Legge polacca sull'IVA dell'11 marzo 2004, articolo 106i, paragrafo 3

    La fattura è emessa entro 30 giorni dopo che la prestazione di servizi è stata effettuata.

    Il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui la prestazione è considerata effettuata; tale data può coincidere con la ricezione formale se essa costituisce una fase sostanziale e conclusiva dell'opera.

Massime di principio

  • Nei contratti edili o di montaggio, la prestazione non deve necessariamente considerarsi effettuata alla sola ultimazione materiale dei lavori: può rilevare una successiva procedura di ricezione o accettazione quando essa sia parte integrante del contratto e della prassi del settore.
  • La ricezione formale è rilevante ai fini IVA solo se comporta una verifica sostanziale della conformità dell'opera, consente di imporre correzioni necessarie e determina definitivamente il corrispettivo. Una semplice formalità amministrativa o un certificato di pagamento non sono sufficienti.
  • Le clausole contrattuali possono incidere sulla data del fatto generatore solo se riflettono la reale operatività economica dell'accordo e non sono costruite artificialmente per rinviare l'imposizione.
  • In caso di fattura omessa o tardiva, il termine nazionale per l'esigibilità dell'IVA deve essere calcolato dal momento in cui la prestazione è effettivamente completata secondo la sua realtà economica, che può includere l'accettazione formale.
  • La verifica finale spetta al giudice nazionale, che deve accertare concretamente il contenuto del contratto, la prassi del settore, il ruolo della ricezione e la possibilità di determinare il corrispettivo prima dell'accettazione.

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