Sentenza del 02/05/2019 n. 348 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla concessione di una franchigia sull'IVA, a favore delle piccole imprese con volume d'affari annuo inferiore al tetto fissato, nell'ambito di una operazione di cessione simultanea di beni immobili. Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Regime speciale delle piccole imprese - Articoli da 282 a 292 - Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d'affari annuo inferiore al tetto fissato - Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione - Superamento del limite annuo del volume d'affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni - Obbligo di assolvimento dell'imposta sul valore complessivo dell'operazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del regime speciale di franchigia IVA per le piccole imprese. La sig.ra A. aveva ceduto, con un unico contratto e a favore dello stesso acquirente, una casa e una parte del terreno, indicando separatamente i relativi prezzi. Considerando separatamente i beni, il limite annuale di volume d'affari non sarebbe stato superato per uno di essi; considerando invece l'operazione nel suo complesso, il limite risultava superato. La questione era se l'IVA dovesse essere applicata soltanto alla componente che determinava il superamento della soglia oppure all'intero valore della cessione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la vendita della casa e del terreno costituiva un'unica cessione, poiché i beni erano strettamente connessi per natura, trasferiti allo stesso acquirente mediante un unico contratto e remunerati attraverso un corrispettivo complessivo, anche se il contratto indicava prezzi distinti. Gli elementi dell'operazione non potevano essere artificialmente separati. Pertanto, una volta superata la soglia annuale prevista per la franchigia delle piccole imprese, l'IVA doveva essere assolta sul valore complessivo della cessione, comprendente entrambi gli immobili. La Corte non si è pronunciata sull'eventuale applicazione dell'IVA alle operazioni anteriori a quella che aveva determinato il superamento della soglia; tale profilo spettava al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articoli da 282 a 292
Regime speciale delle piccole imprese
Le disposizioni consentono agli Stati membri di applicare una franchigia IVA alle piccole imprese entro una determinata soglia di volume d'affari. Trattandosi di un'eccezione al regime ordinario IVA, la franchigia deve essere interpretata restrittivamente.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 287
Gli Stati membri (...) possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti
La franchigia dipende dal superamento o meno della soglia annuale di volume d'affari applicabile nello Stato membro.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 288
Il volume d'affari (...) è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA
Nel calcolo della soglia devono essere considerate le operazioni rilevanti nel loro valore complessivo, secondo la loro effettiva qualificazione ai fini IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 1
Si considera "cessione di bene" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario
Quando il trasferimento del potere di disporre di beni strettamente connessi avviene mediante lo stesso atto giuridico, può configurarsi un'unica cessione anche se l'operazione riguarda più beni.
Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, articolo 1
La Repubblica di Lituania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale (...) a 45 000 EUR
La Lituania era autorizzata ad applicare una soglia nazionale specifica per la franchigia IVA delle piccole imprese.
Massime di principio
- Per verificare il superamento della soglia della franchigia IVA, occorre qualificare economicamente e giuridicamente l'operazione, non limitarsi alla separata indicazione dei prezzi nel contratto.
- Più beni possono costituire un'unica cessione quando sono strettamente connessi, trasferiti allo stesso acquirente, mediante un unico contratto e nell'ambito di un corrispettivo sostanzialmente unitario.
- Non è consentito scomporre artificialmente un'unica operazione in più componenti per mantenere una parte del corrispettivo entro la soglia della franchigia.
- Quando un'unica cessione determina il superamento della soglia, l'IVA si applica sul valore complessivo di quella cessione, non soltanto sulla parte che eccede la soglia.
- La decisione non stabilisce automaticamente se debbano essere assoggettate a IVA anche le operazioni anteriori al superamento della soglia: questo aspetto dipende dalla disciplina nazionale e dalla valutazione del giudice competente.
- La valutazione deve considerare la sostanza economica dell'operazione, la connessione funzionale tra i beni, l'unità del contratto e l'unità del trasferimento, evitando strutturazioni meramente formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 347 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 349 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 354 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →