Sentenza del 02/05/2019 n. 349 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto alla detrazione dell'IVA, corrisposta sull'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione successivamente rivenduti ad altri soggetti passivi. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafi 2 e 6 - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 176 - Esclusione del diritto a detrazione - Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione - Clausola di standstill - Adesione all'Unione europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva di poter detrarre l'IVA assolta sull'acquisto di servizi di alloggio e ristorazione successivamente rivenduti e rifatturati ad altre società soggetti passivi IVA. Sosteneva che tali servizi fossero impiegati per proprie operazioni imponibili e che il divieto nazionale di detrazione violasse l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità e proporzionalità. La normativa polacca aveva eliminato, dopo l'adesione della Polonia all'Unione europea, un'eccezione che consentiva la detrazione ai prestatori di servizi turistici.
La decisione
La Corte di giustizia ha distinto due situazioni. Ha stabilito che l'estensione, successiva all'adesione all'Unione, del divieto di detrazione ai servizi acquistati da un prestatore di servizi turistici e rifatturati nell'ambito di servizi turistici è contraria all'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, perché la clausola di standstill non consente di ampliare le esclusioni esistenti alla data di adesione. Diversamente, il divieto può essere mantenuto nei confronti di un soggetto passivo che non fornisce servizi turistici, se l'esclusione era già vigente prima dell'adesione, è rimasta sostanzialmente invariata e riguarda una categoria di spese sufficientemente definita. Spetta al giudice nazionale verificare quale situazione ricorra concretamente. La Corte non ha quindi riconosciuto automaticamente il diritto alla detrazione della ricorrente, ma ha fornito i criteri vincolanti per la decisione nazionale.
Norme richiamate
Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta [...] per i beni [...] e per i servizi che gli sono [...] resi da un altro soggetto passivo.
Il diritto alla detrazione è parte integrante del sistema IVA e, in linea di principio, non può essere limitato quando gli acquisti sono utilizzati per operazioni imponibili. Le limitazioni devono essere previste espressamente e interpretate restrittivamente.
Articolo 176, secondo comma, direttiva 2006/112/CE
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale [...] alla data della loro adesione.
La clausola di standstill consente di mantenere le esclusioni nazionali già esistenti alla data di adesione, ma non permette di introdurre successivamente nuove esclusioni o di ampliare quelle preesistenti in modo sostanziale.
Articolo 17, paragrafi 2 e 6, sesta direttiva 77/388/CEE
Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta [...]
La disposizione costituiva la disciplina previgente del diritto alla detrazione e della clausola di standstill, sostanzialmente ripresa dagli articoli 168 e 176 della direttiva IVA.
Articolo 88, paragrafo 1, punto 4, legge IVA polacca
La riduzione dell'importo o il rimborso della differenza dell'imposta dovuta non è applicabile in caso di acquisto [...] di servizi di alloggio e di ristorazione.
Il divieto nazionale riguardava una categoria di spese ritenuta sufficientemente definita. Tuttavia, la sua applicazione ai prestatori di servizi turistici, ottenuta mediante l'abrogazione di un'eccezione dopo l'adesione all'Unione, costituiva un ampliamento vietato dalla clausola di standstill.
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
L'ampliamento delle esclusioni dalla detrazione può ridurre indebitamente la riscossione dell'IVA e le risorse proprie dell'Unione; ciò conferma che la clausola di standstill non può essere usata per estendere i divieti nazionali.
Massime di principio
- In materia di IVA, la detrazione dell'imposta assolta a monte spetta normalmente quando l'acquisto è direttamente o funzionalmente collegato a operazioni imponibili del soggetto passivo.
- Una limitazione nazionale alla detrazione è ammissibile solo se prevista dalla normativa unionale o se rientra validamente nella clausola di standstill.
- Per gli Stati entrati nell'Unione dopo il 1979, occorre confrontare concretamente la disciplina vigente alla data di adesione con quella successiva: non è consentito ampliare, anche indirettamente, il perimetro delle esclusioni.
- La mera rivendita o rifatturazione di un servizio non garantisce automaticamente la detrazione: bisogna verificare se il soggetto opera come prestatore di servizi turistici e se l'acquisto è inserito in una prestazione turistica a valle.
- Se il divieto esisteva già prima dell'adesione, è rimasto sostanzialmente invariato e riguarda una categoria di spese precisa, può continuare ad applicarsi anche quando le spese hanno natura professionale.
- Il giudice nazionale deve verificare gli effetti pratici della normativa e accertare se l'abrogazione di un'eccezione abbia effettivamente peggiorato la posizione del contribuente rispetto alla situazione esistente alla data di adesione.
- In presenza di una norma nazionale ambigua o di un possibile contrasto con il diritto dell'Unione, occorre interpretarla, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva IVA e ai principi di neutralità e proporzionalità.
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