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Sentenza

Sentenza del 02/05/2019 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Torino

Tasse automobilistiche - Avviso di accertamento, ingiunzioni di pagamento e cartelle - Termine prescrizionale di anni tre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della pretesa perché il credito per tassa automobilistica risultava prescritto. In particolare, ha sostenuto che si applicasse il termine triennale previsto dall’art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in legge, e non il termine quinquennale previsto dall’art. 5 della Legge Regionale Piemonte n. 20/2002. La disciplina regionale è stata ritenuta non applicabile in quanto la prescrizione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La decisione

L’ingiunzione di pagamento è stata ritenuta soggetta al termine prescrizionale triennale. Il termine quinquennale previsto dalla normativa regionale piemontese è stato considerato incostituzionale alla luce della sentenza n. 296/2003 della Corte Costituzionale, che ha escluso la possibilità per la Regione di modificare autonomamente i termini di prescrizione. Pertanto, decorso il termine di tre anni senza validi atti interruttivi, la pretesa per la tassa automobilistica deve considerarsi prescritta e l’ingiunzione non può essere validamente azionata.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.L. n. 953/1982

    Prevede il termine triennale di prescrizione applicabile ai tributi automobilistici. Il termine decorre secondo le regole generali e può essere interrotto da atti validamente notificati.

  • Art. 5 Legge Regionale Piemonte n. 20/2002

    Prevedeva un termine quinquennale per la riscossione della tassa automobilistica regionale, ma tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui modifica il termine di prescrizione stabilito dalla normativa statale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 296/2003

    Ha affermato che la disciplina della prescrizione appartiene alla competenza esclusiva dello Stato e che la Regione Piemonte non può modificare il termine prescrizionale statale relativo alle tasse automobilistiche.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche piemontesi, in linea generale, deve essere verificato il termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa statale, non un eventuale termine regionale più lungo.
  • Per stabilire se il credito è prescritto occorre ricostruire la cronologia completa: scadenza del tributo, notificazione dell’avviso di accertamento, eventuali ingiunzioni, cartelle o intimazioni e loro validità.
  • Un atto validamente notificato può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine; tuttavia, la semplice emissione dell’atto, senza corretta notificazione, non è normalmente sufficiente.
  • La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente nel procedimento o nel ricorso contro l’atto di riscossione, contestando anche la prova della notifica e degli eventuali atti interruttivi.
  • L’applicazione concreta può dipendere dalla data degli atti, dalla normativa vigente nel periodo interessato e dall’eventuale formazione di un titolo definitivo; è quindi necessario esaminare i documenti e le notifiche del singolo caso.

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