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Sentenza

Sentenza del 02/05/2019 n. 354 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul termine di decadenza inerente la richiesta di rimborso dell'IVA da parte di soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell'IVA - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 20 - Richiesta d'informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso - Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario - Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta in Francia per l’anno 2014. L’amministrazione francese aveva richiesto informazioni aggiuntive ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, ma la società non aveva risposto entro il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2. La domanda riguardava la natura di tale termine: se fosse un termine di decadenza, comportante la perdita definitiva del diritto al rimborso, oppure un termine non decadenziale, tale da consentire al contribuente di produrre successivamente le informazioni richieste nel ricorso giudiziario.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che il termine di un mese per fornire le informazioni aggiuntive non è un termine di decadenza. Pertanto, la risposta tardiva o omessa non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso dell’IVA. In caso di rigetto, il soggetto passivo può proporre ricorso secondo l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE e regolarizzare la domanda producendo direttamente dinanzi al giudice nazionale le informazioni e i documenti idonei a dimostrare il proprio diritto al rimborso. Restano applicabili le regole processuali nazionali, inclusi i termini e le condizioni del ricorso. La Corte non ha deciso sulle spese, rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 20, paragrafo 2, direttiva 2008/9/CE

    Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.

    Il termine di un mese per rispondere alle richieste di informazioni aggiuntive è ordinatorio e non decadenziale: il suo mancato rispetto non elimina definitivamente il diritto al rimborso né impedisce la successiva produzione delle informazioni in sede giudiziaria.

  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE

    La richiesta di rimborso è presentata (...) al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento.

    Diversamente dal termine previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, il termine finale per presentare la richiesta di rimborso è decadenziale. Una domanda presentata oltre tale termine non è validamente proponibile.

  • Articolo 21, direttiva 2008/9/CE

    La disposizione prevede i termini entro i quali lo Stato membro deve decidere anche quando non abbia ricevuto le informazioni aggiuntive richieste; ciò conferma che la mancata risposta non impone necessariamente il rigetto definitivo della domanda.

  • Articolo 23, paragrafo 2, direttiva 2008/9/CE

    Il richiedente può impugnare il rigetto davanti alle autorità competenti dello Stato membro di rimborso, con le forme e nei termini applicabili alle domande presentate dai soggetti stabiliti in tale Stato. Nel ricorso può produrre le informazioni aggiuntive necessarie.

  • Articolo 26, direttiva 2008/9/CE

    La mancata tempestiva trasmissione delle informazioni può incidere sul diritto agli interessi per ritardato rimborso, ma non determina automaticamente la perdita del diritto principale al rimborso.

  • Articoli 169, 170 e 171, direttiva 2006/112/CE

    Il diritto al rimborso dell’IVA costituisce espressione del diritto alla detrazione e, quale componente della neutralità dell’IVA, non può essere limitato oltre quanto necessario e previsto dalla normativa.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra il termine per presentare originariamente una domanda di rimborso, che può essere decadenziale, e il termine assegnato dall’amministrazione per integrare una domanda già presentata, che non è automaticamente decadenziale.
  • Il mancato rispetto di un termine procedurale per fornire documenti o chiarimenti non comporta la perdita del diritto sostanziale quando la normativa non prevede espressamente tale conseguenza.
  • In caso di rigetto per mancata o tardiva risposta, il contribuente deve impugnare tempestivamente il provvedimento secondo le regole dello Stato competente e può produrre in giudizio la documentazione necessaria a dimostrare il diritto richiesto.
  • La neutralità dell’IVA e il principio di proporzionalità impongono di evitare che un’irregolarità procedurale determini automaticamente la perdita del rimborso, purché il diritto sostanziale possa essere verificato e provato.
  • La mancata risposta tempestiva può comunque produrre conseguenze sfavorevoli, tra cui il rigetto amministrativo, l’allungamento della procedura e la perdita degli interessi sul rimborso tardivo; pertanto è sempre opportuno rispondere entro il termine e conservare la prova dell’invio.

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