Sentenza del 02/05/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Genova
IMPOSTA DI REGISTRO - enunciazione - art. 22, d.p.r. n. 633/72 - ricognizione di debito - "titolata" o "pura" - imposizione proporzionale al 3% od all'1% - distinzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale del 3% una scrittura privata di ricognizione di debito, enunciata in un decreto ingiuntivo, oltre ad avere applicato la relativa sanzione per omessa registrazione. Secondo il ricorrente, la ricognizione di debito avrebbe natura meramente dichiarativa e probatoria, senza effetti patrimoniali nuovi, e avrebbe dovuto essere tassata in misura fissa o, in subordine, con un’aliquota proporzionale inferiore. L’Agenzia sosteneva invece l’applicazione del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché la legittimità della sanzione.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto definitivamente dovuta l’imposta del 3% applicata alla condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, poiché tale parte non era stata contestata. Quanto alla scrittura privata enunciata, ha distinto tra ricognizione di debito pura, soggetta al 3%, e ricognizione titolata, soggetta all’1% ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, relativa agli atti dichiarativi. Poiché la scrittura indicava il rapporto fondamentale, ossia i prestiti effettuati negli anni 1991, 1992 e 1993, ed esplicitava anche l’impegno alla restituzione, è stata qualificata come ricognizione titolata. L’Ufficio dovrà quindi riliquidare l’imposta applicando l’aliquota dell’1% e rideterminare la sanzione del 120% sulla nuova imposta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
La norma impone di tassare anche l’atto non registrato che venga enunciato in un atto giudiziario, quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti.
Art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura: imposta proporzionale dell’1%.
È stata applicata alla ricognizione di debito titolata, nella quale l’atto indica il rapporto fondamentale da cui deriva il debito.
Art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: imposta proporzionale del 3%.
Secondo la sentenza, il 3% si applica alla ricognizione di debito pura, priva dell’indicazione del rapporto fondamentale sottostante.
Art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Atti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori: imposta proporzionale del 3%.
Il decreto ingiuntivo, nella parte recante la condanna al pagamento, è stato correttamente tassato al 3%.
Art. 69 del d.P.R. n. 131/1986
Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per l’omessa registrazione.
La sanzione per la mancata registrazione della scrittura enunciata è stata ritenuta legittima, ma deve essere ricalcolata sul minore importo d’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota dell’1%.
Art. 2 del d.P.R. n. 131/1986
È stato richiamato per sostenere l’obbligo di registrazione della scrittura privata di ricognizione di debito.
Art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione della tassazione relativa alla condanna contenuta nel decreto ingiuntivo ha comportato la stabilizzazione di quella parte della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando un atto non registrato viene enunciato in un decreto ingiuntivo o in altro atto giudiziario, l’imposta di registro può essere richiesta anche sull’atto enunciato, oltre che sull’atto giudiziario principale.
- Per la ricognizione di debito occorre verificare il contenuto concreto dell’atto: se si limita a riconoscere l’esistenza del debito senza indicarne la causa, viene qualificata come ricognizione pura e, secondo questo orientamento, sconta il 3%; se indica il rapporto fondamentale da cui il debito deriva, è ricognizione titolata e sconta l’1%.
- L’indicazione dei prestiti, della compravendita, della fornitura o di altra causa concreta dell’obbligazione può rendere la ricognizione titolata, anche se l’atto contiene contestualmente una promessa o un impegno di pagamento.
- La ricognizione titolata non viene tassata al 3% previsto per gli atti a contenuto patrimoniale generico, ma all’1% previsto per gli atti dichiarativi, secondo il criterio adottato dalla sentenza.
- L’eventuale riduzione dell’aliquota d’imposta non comporta necessariamente l’annullamento della sanzione per omessa registrazione: la sanzione può restare dovuta, ma deve essere ricalcolata sulla corretta imposta proporzionale.
- Le somme relative a una parte dell’avviso non specificamente contestata possono considerarsi definitive; è quindi importante impugnare distintamente ogni componente della liquidazione.
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